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2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle
autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito
denominati ”enti”. 2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di
riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie
locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e
specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di
mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione
e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di
appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e
delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e
specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente
contratto come D.Lgs.n.165 del 2001. 3 Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31
dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31
dicembre 2003 per la parte economica. 2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere
vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni
dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il
mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite
dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione
di detta indennità, l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48,
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001. 7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore
punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto
previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993. 4 TITOLO II RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE CAPO I RELAZIONI SINDACALI Art. 3 Conferma sistema relazioni sindacali 1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
CCNL dell’1.4.1999 con le modifiche riportate ai seguenti articoli. 2. Gli enti assumono le iniziative ricomprese nella disciplina
dell’art. 1, comma 2 e 3, nel rispetto delle previsioni sulle relazioni sindacali del CCNL
dell’1.4.1999. Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati
integrativi 1. Il testo dell’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito
dal seguente: “1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata
quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL
che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche
periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di
utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale. 2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione 5 del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di
cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione
degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale
organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto
dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5
giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere
ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo
dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto. 4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei
successivi contratti collettivi decentrati integrativi. 5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
di bilancio.” Art. 5 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale 1. Il testo dell’art. 6 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito
dal seguente: 1. “Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di
dipendenti in servizio non superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata
integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa
tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente
contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative
degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione
decentrata integrativa. 2. I protocolli devono precisare: a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; 6 b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la
partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati
firmatari del presente CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente
aderente; c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla
compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della
disciplina generale stabilita dall’art. 5; d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze
sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi. 3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli
definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti: a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo; b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione
integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale
specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla
contrattazione di ente; c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il
soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti; d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di
ciascun ente. 4. La disciplina del presente articolo può essere attivata dalle
Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in
servizio.” Art. 6 Concertazione 1. Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal
seguente: “1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta
l’informazione, ai sensi dell’art.7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la
concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque
giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto
di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può
essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali. 2. La concertazione si effettua per le materie previste
dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie: a) articolazione dell’orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli
asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di
trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di
personale; 7 d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna. 3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano
entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione
le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza. 4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta
giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. 5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione
dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli
enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.” Art. 7 Relazioni sindacali delle unioni di comuni 1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni sono disciplinate
dal titolo secondo del CCNL dell’1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali
indicati nell’art. 3, comma 2, dello stesso CCNL. Sino alla elezione della RSU di
ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante
è composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. CAPO II FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI Art. 8 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come
forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di
lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato
da una serie di atti, 8 atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo
sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie
tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a
compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto
lavorativo di riferimento. 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità
di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi
di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell’ambiente di lavoro. 3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art.
25 del CCNL dell’1.4.1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i
seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con
particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni
persecutorie o di violenza morale; c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di
realizzare misure di tutela del dipendente interessato; d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di
condotta. 4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti
per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti,
l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei
codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui
al comma 3, i Comitati propongono, nell’ambito dei piani generali per la formazione,
previsti dall’art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai
seguenti obiettivi: a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti,
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno
degli uffici, 9 anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale. 6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e
da un pari numero di rappresentanti dell’ente. Il Presidente del Comitato
viene designato tra i rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un
rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da
quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiore a 30, possono
concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone la composizione
della parte pubblica e le modalità di funzionamento 7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano
con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli
stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a
svolgere una relazione annuale sull’attività svolta. 8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per
la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro
partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso. Art. 9 Interpretazione autentica dei contratti collettivi 1. In attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando
insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui
al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle
altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare
riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale. 3. L’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di
settore. 10 4. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale. 5. Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti
decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L’eventuale accordo stipulato con
le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL dell’1.4.1999, sostituisce la clausola
controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato. 6. E’ disapplicata la disciplina dell’art. 13 del CCNL del
6.7.1995. TITOLO III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO CAPO I SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Art. 10 Valorizzazione delle alte professionalità 1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale
della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della
disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto
previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL. 2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti
secondo gli ordinamenti vigenti: a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare
specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente,
attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e
aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum
professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree
specialistiche, 11 master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche,
per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli
enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi; b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere
e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della
ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di
rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente. 3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel
rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente: a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per
la individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2,
lett. a) e b) e per il relativo affidamento; b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione
dei valori della retribuzione di posizione e di risultato; c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla
valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di
controllo interno. 4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli
incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la
retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo
del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La
retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti
competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o
dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente. 5. Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle già
disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono
espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo. Art.11 Posizioni organizzative e tempo parziale 1. All’art. 4 del CCNL del 14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito
il seguente: “2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche
esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed
anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite
anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al
50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento
economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di
posizione”. 12 Art. 12 Commissione paritetica per il sistema di classificazione 1. Al fine di promuovere, nell’ambito della vigenza del presente
accordo contrattuale, un migliore e più efficace riconoscimento della professionalità
dei dipendenti volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come concreto
strumento per gestire e sostenere i processi di riforma e di ammodernamento dei
sistemi organizzativi degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni
ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la
partecipazione del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire
tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati
e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di
classificazione che, in particolare devono:
ricomporre i
processi lavorativi attraverso un arricchimento delle attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione
ai nuovi compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di
riforma istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per
l’istituzione di nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio
richiesti per l’accesso all’impiego;
dare
attuazione ai contenuti dell’art 24 del CCNL 5/10/2001 per le professioni sanitarie operanti nelle IPAB; per il personale docente delle
scuole e delle istituzioni scolastiche e della formazione; per il personale
educativo degli asili nido; per gli ufficiali dello stato civile e dell’anagrafe; per
gli addetti alla comunicazione ed alla informazione;
perfezionare
la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3;
rivisitare i
profili professionali alla luce di nuove competenze e professionalità. Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, sono
adottate sulla base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle
vigenti disposizioni. 13 CAPO II DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE Art. 13 Gestione delle risorse umane 1. Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del
proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o
determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente
contratto nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa
per gli aspetti a quest’ultima demandati. 2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali
temporaneamente assegnato all’unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati
dall’ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici,
ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali,
previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione. Per gli
aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del
salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente
dall’unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall’unione. 3. Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti
l’unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro
straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL
dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del
presente contratto. 4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite
secondo le seguenti modalità: a) relativamente al personale assunto direttamente, anche per
mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite
ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l’unione per
la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità;
successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la disciplina
contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle
eventuali risorse 14 variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo
le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto; b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione
dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il
finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni
orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori
interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l’entità delle
risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute
nell’ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali. 5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale
del personale degli enti da parte dell’unione, la contrattazione decentrata della
stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi
del comma 3: a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di
importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni
affidate, non superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle
effettive prestazioni lavorative; b) la corresponsione della indennità per particolari responsabilità
di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 che si può cumulare con
il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di
provenienza. 6. Le unioni di comuni possono individuare le posizioni
organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11
del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa
dell’unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla
rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo
valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di
provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della
prestazione lavorativa; l’importo complessivo a titolo di retribuzione di
posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di €
5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato,
connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30%
della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il
finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con
qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell’art. 11 del CCNL del
31.3.1999. 7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente
titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo
dell’orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a
tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del
14.9.2000. Art. 14 15 Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri
enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del
tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di
appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in
assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione
degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del
lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di
lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in
convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale,
ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni
economiche orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso,
previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di
utilizzazione. 3. La contrattazione decentrata dell’ente che utilizzatore può
prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo
parziale, secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed
utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31. 4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche
incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di
utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale,
indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con
quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza
che subisce un corrispondente riproporzionamento. 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità,
della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un
minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione
di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo
del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo
finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL
del 31.3.1999. 6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne
ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole
spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del
14.9.2000. 7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei
confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi
in convenzione ai 16 sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri
sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di
appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6. Art. 15 Posizioni organizzative apicali 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i
responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono
titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del
31.3.1999. CAPO III DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE Premessa La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica
del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per
la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini,
hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle
autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e
all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale. Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina
legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere: • la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della
sicurezza; • il nuovo potere legislativo affidato alle regioni; • il rispetto dei diversi livelli istituzionali; • iI ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia
dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni. Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non
disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano
l’esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla
valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi. Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n.
65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei
corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al
loro assetto 17 organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza
funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione. Formazione e sviluppo professionale Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia
locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere
prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonchè mediante percorsi di
aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del
personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della
disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999,
tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi. Copertura assicurativa |