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Non con il ricatto si stabilisce la democrazia ma difendendo la libertà  e la Costituzione

 

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI

E DELLE AUTONOMIE LOCALI

PER QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005

E IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i

dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,

dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali

indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di

contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”.

2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e

trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla

individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali

nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina

contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.

3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza

di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi

compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica

il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali,

sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni

sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina

contrattuale del rapporto di lavoro del personale.

4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come

D.Lgs.n.165 del 2001.

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Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la

parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la

parte economica.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di

stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente

prevista dal contratto stesso.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed

automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di

stipulazione del contratto di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora

non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre

mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali

rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal

successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi

prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo

alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né

procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza

della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di

presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà

corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul

costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità,

l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del

D.Lgs.n.165/2001.

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento

del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e

quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal

citato Accordo del 23 luglio 1993.

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TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE

CAPO I

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Conferma sistema relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’1.4.1999

con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

2. Gli enti assumono le iniziative ricomprese nella disciplina dell’art. 1, comma 2 e 3,

nel rispetto delle previsioni sulle relazioni sindacali del CCNL dell’1.4.1999.

Art. 4

Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi

1. Il testo dell’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:

“1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono

a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione

negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro

natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo

legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel

rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione

decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative

di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione

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del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10,

comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle

piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata

integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono

effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia

previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del

D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato

integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali

organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di

rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque

giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il

presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva

del contratto.

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa

tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la

loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti

collettivi decentrati integrativi.

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione

definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei

relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”

Art. 5

Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale

1. Il testo dell’art. 6 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:

1. “Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non

superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può

svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e

le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l’iniziativa

può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del

comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata

integrativa.

2. I protocolli devono precisare:

a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

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b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di

rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente

CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;

c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato

integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con

i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita

dall’art. 5;

d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta

fruizione delle tutele e dei permessi.

3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita

intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;

b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata,

che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione

degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di

ente;

c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto

istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;

d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.

4. La disciplina del presente articolo può essere attivata dalle Camere di commercio

contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio.”

Art. 6

Concertazione

1. Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente:

“1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi

dell’art.7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta

scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine

stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La

procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita

da altri modelli di relazioni sindacali.

2. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL

del 31.3.1999 e per le seguenti materie:

a) articolazione dell’orario di servizio;

b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;

c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di

disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;

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d) andamento dei processi occupazionali;

e) criteri generali per la mobilità interna.

3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno

dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si

adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e

trasparenza.

4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della

relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale

risultino le posizioni delle parti.

5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai

soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati

secondo i rispettivi ordinamenti.”

Art. 7

Relazioni sindacali delle unioni di comuni

1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo del

CCNL dell’1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell’art. 3,

comma 2, dello stesso CCNL. Sino alla elezione della RSU di ciascuna unione,

secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante è composta dai

delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti territoriali delle

organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

CAPO II

FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 8

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza

morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri

dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti,

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atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed

abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da

comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la

salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di

appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del

Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare

adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni,

che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili

conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e,

più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 del CCNL dell’1.4.1999

sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente

contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del

mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento

alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e

gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di

violenza morale;

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla

repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela

del dipendente interessato;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti

adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento

di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del

consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le

organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati

propongono, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del

CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del

personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore

consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze

individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica

conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici,

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anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione

all’ambiente lavorativo da parte del personale.

6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle

organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari

numero di rappresentanti dell’ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i

rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per

ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo

la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante

del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo

scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti, territorialmente

contigui, con un numero di dipendenti inferiore a 30, possono concordare la

costituzione di un unico Comitato disciplinandone la composizione della parte

pubblica e le modalità di funzionamento

7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei

al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo,

nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un

regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una

relazione annuale sull’attività svolta.

8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un

quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati

possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è

previsto alcun compenso.

Art. 9

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. In attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano

controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno

sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per

definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con

lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei

fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a

problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.

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4. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 165

del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del

contratto collettivo nazionale.

5. Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando

insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi,

anche di livello territoriale. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui

agli artt. 5 e 6 del CCNL dell’1.4.1999, sostituisce la clausola controversa sin

dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.

6. E’ disapplicata la disciplina dell’art. 13 del CCNL del 6.7.1995.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Art. 10

Valorizzazione delle alte professionalità

1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante

il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma

1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9,

10, e 11 del medesimo CCNL.

2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli

ordinamenti vigenti:

a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di

competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la

maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private,

nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e

con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche,

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master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle

suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con

abilitazioni o iscrizioni ad albi;

b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare

l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e

della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse

per il conseguimento del programma di governo dell’ente.

3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di

relazioni sindacali vigente:

a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione

delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e

per il relativo affidamento;

b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della

retribuzione di posizione e di risultato;

c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei

risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.

4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2

varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di

risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10%ad un

massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di

risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla

base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di

valutazione, secondo l’ordinamento vigente.

5. Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli enti

per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla

remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.

Art.11

Posizioni organizzative e tempo parziale

1. All’art. 4 del CCNL del 14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative

derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via

temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al

personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a

tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova

applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.

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Art. 12

Commissione paritetica per il sistema di classificazione

1. Al fine di promuovere, nell’ambito della vigenza del presente accordo contrattuale,

un migliore e più efficace riconoscimento della professionalità dei dipendenti volto

ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come concreto strumento per

gestire e sostenere i processi di riforma e di ammodernamento dei sistemi

organizzativi degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed

Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione del

Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire tutti gli elementi di

conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e di formulare

alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di classificazione che, in

particolare devono:

  ricomporre i processi lavorativi attraverso un arricchimento delle attuali

declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione ai nuovi

compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma

istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l’istituzione di

nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti per

l’accesso all’impiego;

  dare attuazione ai contenuti dell’art 24 del CCNL 5/10/2001 per le professioni

sanitarie operanti nelle IPAB; per il personale docente delle scuole e delle

istituzioni scolastiche e della formazione; per il personale educativo degli asili

nido; per gli ufficiali dello stato civile e dell’anagrafe; per gli addetti alla

comunicazione ed alla informazione;

  perfezionare la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti

intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3;

  rivisitare i profili professionali alla luce di nuove competenze e professionalità.

Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, sono adottate sulla

base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti

disposizioni.

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CAPO II

DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE

Art. 13

Gestione delle risorse umane

1. Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale

assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a

tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché

di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a

quest’ultima demandati.

2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato

all’unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall’ente titolare del

rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le

progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione

dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione. Per gli aspetti attinenti alla

prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio

trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall’unione; i

relativi atti di gestione sono adottati dall’unione.

3. Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti l’unione costituisce proprie

risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a

sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo

la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell’1.4.1999 e

successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti

modalità:

a) relativamente al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede

di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai

valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l’unione per la quota di

risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le stesse

risorse potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale

vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse

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variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole

contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;

b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti

aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti

tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali)

dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla

durata temporale della stessa assegnazione; l’entità delle risorse viene

periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell’ente di

provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.

5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli

enti da parte dell’unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può

disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:

a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo

variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non

superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive

prestazioni lavorative;

b) la corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17,

comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 che si può cumulare con il compenso

eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza.

6. Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i

relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del

31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell’unione la

retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni

attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con

quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza,

ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione

lavorativa; l’importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base

annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un

massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti

incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della

complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali

posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale

trova applicazione la disciplina dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999.

7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro

sia da parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di

lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale

secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.

Art. 14

15

Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire

una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il

consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica

il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro

d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La

convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto

del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e

tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La

utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo

parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la

disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è

gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei

necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.

3. La contrattazione decentrata dell’ente che utilizzatore può prevedere forme di

incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale,

secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le risorse

disponibili secondo l’art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della

responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi

convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5,

è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente

in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un

corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di

posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di €

5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato

l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della

retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova

applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e

con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei

limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del

personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai

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sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle

risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di appartenenza, con esclusione

di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.

Art. 15

Posizioni organizzative apicali

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture

apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni

organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE

Premessa

La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della

Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per

corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un

confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni

sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della

legislazione in materia di polizia locale.

Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla

necessità di riconoscere:

la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;

il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;

il rispetto dei diversi livelli istituzionali;

iI ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle

province, definendone coerentemente compiti e funzioni.

Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le

competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli

organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore,

in particolare sui seguenti temi.

Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale

Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla

esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale,

sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto

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organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile

del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.

Formazione e sviluppo professionale

Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di

professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con

significativa esperienza professionale nonchè mediante percorsi di aggiornamento e di

qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi

servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle

progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono

prevalentemente conto dei suddetti percorsi.

Copertura assicurativa