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FORUM P.A. NET n.96 di
martedì 24 giugno 2003
 
Due interventi sul rapporto di lavoro negli Enti Locali
La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli Enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione

Alberto STANCANELLI
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Campania

Innanzitutto voglio evidenziare la norma di apertura del Titolo V della Costituzione ovvero l'articolo n.114, che ci dà il senso immediato del nuovo rapporto tra i soggetti istituzionali affermando che la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e dallo Stato. Ciò significa che questi soggetti si trovano in una posizione di equiordinazione. La riforma ha introdotto quindi un principio diverso rispetto alla Costituzione precedente, che sembrava invece collocare Regioni ed Enti locali in un rapporto gerarchico ovvero in un rapporto di supremazia delle Regioni sugli Enti locali. Un altro principio importante che troviamo nell'articolo n.114 è l'affermazione che le Regioni e gli Enti locali siano enti autonomi con propri statuti. Questa è una novità soprattutto per gli Enti locali perché, mentre gli statuti regionali erano già previsti dal precedente ordinamento, quelli degli Enti locali non avevano dignità costituzionale. Per gli Enti locali lo statuto diventa uno strumento di autonomia organizzativa menzionato nell'articolo n.117, comma n.6, ultimo periodo che attribuisce appunto agli Enti locali la potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni attribuite.
Già qui si evidenzia un primo problema: l'organizzazione può far rientrare al proprio interno, come il sentire comune spingerebbe a fare, anche la disciplina dei rapporti di lavoro?
Vengo alle Regioni. L'articolo n.117 stabilisce che la potestà legislativa possa essere esercitata sia dallo Stato che dalle Regioni. Qui per la prima volta si parla di due soggetti che hanno entrambi potestà legislativa in determinate materie. Entrambi sono vincolati ad alcuni limiti, che sono l'ordinamento comunitario, gli obblighi internazionali e il rispetto delle norme costituzionali. Viene quindi meno quel principio che portava alla definizione delle leggi statali come norme di riforma economica e sociale. Penso ad esempio alla legge n.421 che vincolava l'ambito dell'autonomia di cui godevano già le Regioni in precedenza.
Oggi a mio parere in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle Regioni il parametro legislativo di riferimento non è più il Decreto Legislativo n.165 del 2001 ma rimangono esclusivamente i vincoli delle norme costituzionali, delle norme dell'ordinamento comunitario, delle norme internazionali ed alcuni limiti ulteriori che vedremo nel corso della discussione.
Questo ovviamente vale nelle materie che possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, non penso ad esempio alla concorrenza di responsabilità sulla sicurezza del lavoro.
L'articolo n.117 lettera i. prevede una competenza esclusiva dello Stato sulla giurisdizione, le norme processuali e l'ordinamento civile. Ecco che qui compare la parola chiave che è ricorsa in tutte discussioni di questo periodo, dobbiamo chiederci che cosa vuol dire esattamente ordinamento civile. Sicuramente restano in capo alla potestà legislativa esclusiva dello Stato tutti i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice Civile, che rimanda ai contratti collettivi, e quindi anche la disciplina che regola i rapporti della maggior parte dei dipendenti pubblici. Perciò esiste già un limite e un vincolo. Non è ora pensabile infatti, come qualcuno aveva paventato, che le Regioni intervengano su materie come i licenziamenti, l'autonomia collettiva e lo Statuto dei lavoratori. Queste materie restano invece disciplinate dal Codice Civile e dalle leggi del diritto privato, rientrando queste ultime nel concetto di ordinamento civile. Il problema ora è quello di chiedersi il significato e di analizzare qual'è la portata reale dell'ordinamento civile, ovvero di tutta la parte pattizia regolata dal Codice Civile e dalla contrattazione collettiva. Alla lettera g. dell'articolo n.117 si dice che sono di competenza esclusiva della legislazione statale il personale dei Ministeri e degli Enti pubblici. Quindi le Regioni possono intervenire per quanto riguarda il personale in una competenza che possiamo definire residuale attraverso le leggi regionali mentre gli Enti locali possono farlo con i Regolamenti di Organizzazione. Questo può avvenire in tutte quelle materie che, escluse dall'ordinamento civile, attengano a funzioni e competenze di natura pubblicistica. Le Regioni e gli Enti locali ad esempio possono intervenire nella materia dei concorsi pubblici. In questo caso potrebbero derogare al Decreto Legislativo n.165 del 2001 fermo restando comunque alcuni limiti che sono previsti dalla stessa Costituzione come l'articolo n.97 o l'articolo n.51 che regola l'accesso dei cittadini all'impiego; entra qui in ballo tutta la problematica delle sentenze della Corte Costituzionale sui concorsi riservati. Le leggi di una Regione non potrebbero perciò prevedere ad esempio concorsi riservati esclusivamente al proprio personale perché ci sarebbe una violazione del vincolo costituzionale.
Lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva per quanto attiene invece alle linee ordinamentali della disciplina dei rapporti di lavoro in quanto esse sono parte dell'ordinamento civile. Anche se qui c'è stato già chi ha iniziato a dire che questo è un orientamento troppo statalista e restrittivo chiedendosi se in questo modo nell'ordinamento civile non facciamo alla fine ricomprendere gran parte del diritto del lavoro.
In tale contesto comunque, e aggiungo un altro tassello, va ricordato che allo Stato spetta anche la garanzia dei livelli essenziali dei diritti sociali e civili. Questo è un altro problema, come altro problema è il limite del coordinamento della Finanza Pubblica ovvero uno dei primi problemi che si incontra per quanto riguarda le competenze regionali in materia di personale, competenze che possiamo dire varino al variare degli spazi che la legislazione statale attribuisce agli aspetti privatistici e agli aspetti contrattuali. Un esempio sono gli incarichi dirigenziali. Il Decreto Legislativo n.80 come sapete attribuiva gli incarichi dirigenziali al contratto individuale, e quindi alla parte pattizia e poi anche al Contratto Collettivo. Esso riconduceva poi gli incarichi presidenziali ad un rapporto privatistico e quindi all'ordinamento civile. La legge n.145 ha ribaltato tale aspetto reintroducendo nell'affidamento dell'incarico la previsione di esso come atto amministrativo sottraendolo così alla contrattazione e di conseguenza anche all'aspetto pattizio. Di fatto perciò essa ha ricondotto questo elemento alle norme pubblicistiche e quindi anche alla possibilità di intervento delle Regioni. Ci si potrebbe chiedere se le Regioni possano fare l'inverso. Potrebbero riportare questo aspetto degli incarichi dirigenziali nell'ambito delle norme previste prima della riforma della legge n.145? Potrebbero fare questo con una legge regionale che riporti gli incarichi nell'ambito della contrattazione e quindi nell'ambito del contratto individuale così come erano definiti dalla riforma del Decreto Legislativo n.80? È una domanda che lascio aperta.

Ora farò una breve carrellata su quelle che sono le norme del Decreto Legislativo n.165 e del Decreto Legislativo n.267 che possono essere oggetto di riflessione in quanto aprono uno spazio all'intervento legislativo regionale o anche alla potestà regolamentare degli Enti locali.
Inizio dal Decreto Legislativo n.165.
- L'articolo n.2 disciplina il contratto collettivo e le norme pubblicistiche. Questa è una norma a fisarmonica un po' come la legge n.145, infatti più la legge allarga la contrattazione collettiva e più restringe la potestà legislativa delle Regioni per gli aspetti pubblicistici. Quindi quest'articolo è una norma aperta, una norma a fisarmonica che amplia o restringe le competenze.
- L'articolo n.4 stabilisce la distinzione tra politica e amministrazione. Questa dovrebbe essere una norma derogabile, attiene alle competenze dei soggetti e quindi qui la legge regionale potrebbe intervenire. Sulla distinzione tra politica e amministrazione non abbiamo purtroppo una copertura costituzionale salvo poi ragionare qui se l'articolo n.97 già ce la dia.
- L'articolo n.6 sulle dotazioni organiche è derogabile in quanto è prevista la norma pubblicistica sulle dotazioni organiche. Qui secondo me interviene però un limite, che è il coordinamento della Finanza Pubblica, quindi essa è derogabile fino a che punto? La spesa come si controlla?
- L'articolo n.8 ovvero il costo del lavoro e le risorse finanziarie, questa norma non è derogabile.
- L'articolo n.9, ovvero la partecipazione sindacale, non è derogabile perché rientra nell'ordinamento civile.
- L'articolo n.13, come tutte le norme pubblicistiche sulla dirigenza, è derogabile con limite nella distinzione tra politica e amministrazione a cui accennavamo prima.
- L'articolo n.19 riguarda invece gli incarichi dirigenziali. La legge n.145 li ha ricondotti ad una materia pubblicistica quindi una legge regionale potrebbe prevederne meccanismi di attribuzione e di revoca.
- Gli articoli n. 21 e n.22 legiferano sulla responsabilità dirigenziale e sul Comitato dei Garanti. Il Comitato dei Garanti potrebbe essere visto come un diritto di garanzia dei livelli minimi essenziali al fine di non produrre disparità di trattamento con gli alti dirigenti e quindi una norma non derogabile. Quella sul ruolo unico invece è una norma derogabile. Il trattamento economico segue ovviamente la contrattazione.
- L'accesso alla qualifica dirigenziale e tutto l'articolo n.28 è derogabile con il limite costituzionale dell'accesso all'esterno.
- Mi sforzerei di dire che la parte della mobilità è tutta materia dell'ordinamento civile ovvero privatistica così com'è disciplinata dall'articolo n.30 e seguenti e quindi non è derogabile.
- Il reclutamento del personale è derogabile ma incontra due limiti: il limite del contratto (perché i contratti collettivi stabiliscono i casi in cui si può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e quindi creano un limite perché sono parte dell'ordinamento civile) e il limite costituzionale ovvero la pubblicità e la selezione pubblica dei concorsi.
- Passo poi all'articolo n.40 sulle relazioni sindacali. Esso fa parte dell'ordinamento civile per quanto riguarda le relazioni sindacali, le RSU e la contrattazione collettiva ma il soggetto negoziale è un soggetto pubblico, uno strumento della contrattazione, e quindi non rientra nell'ambito dell'ordinamento civile.
- L'articolo n.52 sulle mansioni superiori è una norma derogabile nei limiti di ciò che lo stesso articolo disciplina e non sicuramente per quello che viene disciplinato dal contratto collettivo.
- L'articolo n.53, ovvero l'incompatibilità e l'accumulo di incarichi e impieghi, è una norma pubblicistica e quindi derogabile.
Spero di essere stato chiaro nello spiegare che quiando uso il termine derogabile voglio dire che la norma può essere disciplinata con legge regionale.
Vengo al Decreto Legislativo n.267.
- Quella sui pareri dei responsabili dei Servizi è secondo me una norma derogabile per quanto riguarda il Regolamento di Organizzazione degli Enti locali. Essa prevede ad esempio, come si è detto, che il parere del Dirigente sia un parere di fattibilità del provvedimento deliberativo e non un mero parere tecnico di legittimità. Si aprono quindi degli spazi di intervento.
- Passo poi all'articolo n.50 ovvero alle competenze del Sindaco in materia di attribuzione degli incarichi ai responsabili di servizio. Il comma n.10 dell'articolo n.50 stabilisce che il Sindaco attribuisca l'incarico a tutti i responsabili dei servizi. Immaginate un Comune come Roma ed un Sindaco che è costretto ad attribuire trecento o quattrocento incarichi dirigenziali. Mi chiedo se questa possa essere una norma derogabile. Nella conversazione Gianfranco d'Alessio, ad esempio, ipotizzava che questa potesse essere una norma che rientri nelle competenze esclusive dello Stato perché va ad incidere le competenze degli Organi.
- Sono derogabili nel Regolamento di Organizzazione degli Enti locali tutte le norme sugli uffici del personale ovvero l'argomento dell'articolo n.88: gli uffici di diretta collaborazione e le assunzioni che il Decreto prevede in materia di personale. Qui però intervengono i limiti costituzionali, vi ricordate ad esempio i Regolamenti di Organizzazione che in passato prevedevano come requisito per accedere al concorso la residenza in loco da alcuni anni? Questa era una norma che violava il principio costituzionale. Come vedete intervengono sempre i limiti dei principi della Costituzione, in materia di assunzioni però abbiamo anche i limiti del coordinamento della Finanza Pubblica.
- L'articolo n.97 sul Segretario Generale credo sia una norma derogabile. Le competenze del Segretario generale si possono quindi stringere e allargare.
- L'articolo n.107 riguarda invece la dirigenza e gli incarichi. Qui secondo me il Regolamento di Organizzazione degli Enti locali può derogare al Decreto Legislativo n.267 materie riguardanti la dirigenza e gli incarichi tra i quali ad esempio la percentuale prevista per l'attribuzione degli incarichi agli esterni, fermo restando un limite generale di assunzione degli incarichi dall'esterno il cui superamento verrebbe a violare il principio di buon andamento e il principio dell'accesso riservato a tutti nei concorsi.
- L'articolo n.108 sul Direttore Generale a mio parere è una norma derogabile in pieno anche potendone prevedere la soppressione nel Regolamento di Organizzazione.
- Il sistema dei controlli interni è anche esso secondo me derogabile nei limiti dello spazio che viene consentito alla derogabilità dal principio di coordinamento della Finanza Pubblica.
Spero di avervi fornito degli spunti di riflessione attraverso questa carrellata sugli articoli dei
Decreti Legislativi n.165 e n.267.
Chiederei ora al Professor Mario Rusciano una sua riflessione. Già lui ha parlato di 'lavori' e non più di 'lavoro' alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni in quanto, dopo una prima fase di contratti fotocopia (perché nella prima tornata del 1995 i contratti erano tutti contratti fotocopia e fatto quello dei Ministeri, che era il primo, tutti gli altri, dagli Enti pubblici agli Enti locali, non erano molto differenti), ora molte cose sono cambiate e vi sono molte spinte alla differenziazione. A questo proposito vi ricordate il Codice di comportamento, che prima era uguale per tutti i dipendenti pubblici? Era sbagliato, perché un conto è il lavoro di un infermiere e un conto è quello di un insegnante, è chiaro quindi che sia prevista una diversità nei codici.


Gaetano D'AURIA
Consigliere Corte dei Conti

Diventa sempre più difficile aggiungere valore al dibattito e alle opinioni che qui sono state così autorevolmente espresse. Prima di arrivare ai controlli mi dovete consentire però qualche dichiarazione mirata ad evitare il retropensiero. In questi dibattiti che si fanno sull'attuazione del nuovo Titolo V ci si imbatte infatti spesso in una serie di luoghi comuni e di equivoci tra il lessicale ed il concettuale che sono generati, come diceva giustamente il Professor Mario Rusciano e già prima Alberto Stancanelli, proprio dal modo in cui sono scritte queste norme dal nostro neolegislatore Costituente. Ne cito soltanto tre o quattro che hanno particolare incidenza.
Le Regioni possono disciplinare con regole privatistiche determinati servizi, rapporti, situazioni giuridiche nell'ambito delle competenze, esclusive o ripartite, che sono loro attribuite dopo il nuovo Titolo V? Come è stato detto l'ordinamento civile segue la potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si dovrebbe quindi dedurre che la Regione non può regolare con norme privatistiche determinate relazioni tra se stessa e i cittadini, fra i cittadini, fra la Regione e altri Enti pubblici, tra la Regione e la Comunità Europea e così via per tutti gli altri tipi di rapporti. Però questo non è vero; non è vero perché non era vero nemmeno prima e se non era vero quando lo Stato era in cima a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento a maggior ragione non può essere vero ora che, come diceva Alberto Stancanelli, essi sono tutti equiparati ed hanno la stessa dignità costituzionale. Questo al di là di come sia scritta questa norma, che distingue lo Stato dalla Repubblica e voi sapete che nemmeno nella Costituzione americana si fa questa distinzione.
Perché dico questo? Considerate la gestione dei servizi pubblici, secondo l'insospettabile legge n.142 del 1990 i servizi pubblici, dai trasporti allo smaltimento dei rifiuti, dal servizio di polizia urbana agli altri servizi, possono essere organizzati in quattro o cinque modi. Uno è la gestione diretta attraverso rapporti di lavoro regolati esclusivamente dal Diritto Pubblico, ovvero con dipendenti comunali che gestiscono i servizi. La gestione può però anche essere organizzata in forma di Società per Azioni e se è svolto in questa forma alla Società per Azioni del Comune o partecipata dal Comune si operano le norme del Codice Civile. La Regione perciò aveva già la possibilità di attingere al Codice Civile per disciplinare i rapporti che essa configurava secondo le proprie esigenze organizzative e funzionali già prima del nuovo Titolo V. Lo stesso discorso vale per una gran quantità di altre materie un po' meno rilevanti come è quella, ad esempio, della gestione delle cooperative. I Comuni, per citare un caso, avevano e hanno tuttora la possibilità di far gestire le farmacie sia direttamente da propri dipendenti (ci sono infatti farmacisti, per esempio a Roma, che sono dipendenti del Comune) sia da Società per Azioni, sia da Cooperative e sia da soggetti privati concessionari del servizio pubblico di distribuzione dei farmaci. Nella misura in cui i Comuni erano in grado di organizzare il servizio delle farmacie mediante gestione diretta, concessione, ecc. potevano scegliere tra una gestione privatistica e una gestione pubblicistica e quindi avere dipendenti a statuto pubblicistico o dipendenti a statuto privato. Ora se questo era vero prima deve essere vero pure ora, non è possibile oggi continuare a discutere sul fatto che le Regioni, essendo attribuita alla potestà legislativa dello Stato la materia 'ordinamento civile', siano estromesse dall'uso del Diritto Civile ovvero che esse non possano operare scelte che comportino la disciplina in determinati settori mediante il Codice Civile.
E ora un secondo elemento di cui si usa discutere nelle occasioni di dibattito. Le Regioni possono ormai liberamente disciplinare la propria organizzazione, sicché si vuole, in nome del rifiuto della disciplina oppressiva dello Stato, che in materia di controllo interno, ad esempio, ognuno si regoli come vuole e che se la Regione Lazio o la Regione Lombardia o Campania ritiene che esso non sia utile può anche non disciplinarlo. Questa è una spia di un altro atteggiamento diffuso per cui nel discutere di Titolo V si continua a parlare solo del Titolo V come se la Costituzione fosse fatta solo da questo. Come tutti sanno esistono altri Titoli della parte seconda che non sono il Titolo V e poi esiste tutta la parte prima e quindi le norme sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione nella gestione dei servizi resi alla collettività. Dopo l'abbattimento del muro tra diritti soggettivi e interessi legittimi potete ben immaginare qual'è il succo che se ne può cavare.
Ora in questa premessa vorrei dire un'ultima cosa molto breve.Voi ricordate la vecchia dizione dell'articolo n.117 del Titolo V laddove nell'enumerare le competenze legislative delle Regioni richiamava in particolare l'ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalle Regioni? L'espressione "ordinamento degli uffici [regionali] e degli Enti dipendenti dalla Regione", con riguardo sia alle Regioni con statuto ordinario sia alle Regioni a statuto speciale, è stata sempre intesa comprensiva della materia del personale pubblico. Questo fino all'ultima sentenza della Corte Costituzionale che è stata una settimana prima dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione. Sempre. Ora sarà che tutti ci appassioniamo al nuovo che avanza però se prima il personale e la disciplina dei rapporti di lavoro erano compresi nell'organizzazione amministrativa delle Regioni a statuto speciale come delle Regioni a statuto ordinario, io mi permetto di dire che dovremmo raggiungere la stessa conclusione con il nuovo Titolo V della Costituzione. Beninteso che vadano considerati i limiti che esso consente. Non c'è dubbio però che, mettendo insieme il nuovo Titolo V e i vecchi principi che risalgono al vecchio articolo n.117 e anche agli altri Titoli della Costituzione, l'organizzazione di ogni Amministrazione comprenda l'insieme di tutti gli strumenti e quindi delle risorse materiali, risorse umane e risorse finanziarie che servono a svolgere la funzione a cui quella Amministrazione è chiamata a rispondere.
Spero di essere riuscito a chiarire alcuni passaggi che si trovano spesso confusamente presenti in molte discussioni.
A me sembra, per toccare il primo punto di merito che volevo riferirvi, che nella misura in cui il lavoro pubblico sia stato effettivamente ricondotto sotto la disciplina privatistica dei rapporti di lavoro anche esso ricada come il lavoro privato tra le materie in ordine delle quali si esercita la potestà legislativa esclusiva dello Stato. Qui però, dopo aver fatto questa affermazione di principio che può apparire persino contraddittoria rispetto a ciò che ho detto un attimo fa, bisogna distinguere tra Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici nazionali da una parte e Amministrazioni regionali e locali dall'altra. Il Decreto Legislativo n.123, che risale ad una riforma costituzionale di un anno prima, attribuisce addirittura agli statuti regionali la definizione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento di ciascuna Regione. Se questi principi sono propri dello statuto regionale, nella misura in cui la disciplina del personale regionale è parte dell'organizzazione amministrativa le Regioni possono ben disciplinare diversamente, se non con discipline di ordine privatistico, i rapporti di lavoro con i loro dipendenti. Ma c'è di più perché una cosa sono i rapporti di lavoro e altra cosa sono le attività in senso ampio che non ridondano nelle discipline dei rapporti di lavoro in senso stretto. C'è per esempio la fase dei procedimenti di assunzione e ci sono poi gli aspetti organizzativi in senso stretto che sono l'organizzazione dei datori di lavoro pubblici in quanto soggetto negoziale che stipula contratti collettivi. C'è poi la disciplina dei rapporti tra politica e amministrazione, tra Dirigenti e vertici politici, tra Dirigenti e strutture organizzative che da loro dipendono, ecc. ecc.. Se veramente noi vogliamo dare un inizio di attuazione al Titolo V della Costituzione dobbiamo cercare il modo di combinare la disciplina dell'ordinamento civile dei rapporti di lavoro pubblico, che è materia di competenza della potestà legislativa esclusiva dello Stato, con l'altrettanto esclusiva potestà delle Regioni e degli Enti locali. Anche quella degli Enti locali, seppur in una maniera diversa perché regolamentare, è infatti a suo modo una potestà esclusiva in materia di organizzazione e funzionamento dei rapporti di lavoro. Le Regioni addirittura si danno da sé i principi fondamentali. Nelle occasioni in cui mi è capitato di trovarmi a discutere mi è invece spesso sembrato che non ci si renda conto che siamo davanti a due blocchi di potestà esclusiva. Ci sarebbe anche la questione della tutela e della sicurezza del lavoro dove, nella misura in cui tutela e sicurezza rientrano nella disciplina dei rapporti di lavoro, essendo la materia di potestà legislativa concorrente lo Stato avrebbe la potestà di fissare i principi fondamentali. Avremmo allora due potestà legislative esclusive: ordinamento civile da una parte e organizzazione degli uffici dall'altra e poi i principi fondamentali di tutela e sicurezza del lavoro ancora da un'altra parte con potestà attuativa e regolamentare.
Se tutto ciò che ho cercato di dire ha un qualche fondamento a me sembra che nel combinare la potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e la potestà esclusiva delle Regioni e degli Enti locali nel disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento (che, come ho detto, comprendono i rapporti di lavoro) una quota di attività amministrativa riguardante la materia del lavoro pubblico rimanga comunque fuori. I due grandi oggetti che ne rimangono fuori sono l'organizzazione della rappresentanza negoziale dei datori di lavoro e la distinzione tra politica e amministrazione introdotta fin dal 1993. Io credo, con tutto il rispetto per gli amici dell'ARAN, che sul primo punto bisogna essere abbastanza laici. L'ARAN ha fatto delle cose importanti e ne continuerà a fare ma la sua legittimazione a trattare per conto di Regioni ed Enti locali non potrà più derivare dalla rappresentanza legale che gli dà la legislazione della fine degli anni '80. La rappresentanza legale, come voi sapete, è la rappresentanza di soggetti che non hanno una piena capacità di agire. Questo oggi è inammissibile. Dopo il nuovo Titolo V, come diceva Alberto Stancanelli, tutti i soggetti dell'ordinamento sono sullo stesso piano, dallo Stato alla Regione alla Città Metropolitana; risulta difficile quindi poter parlare di rappresentanza legale. Molto più piana sarebbe la scelta di attribuire all'ARAN un potere negoziale sulla base di un mandato come rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, ma questo deve essere un mandato in senso civilistico. In questo senso le Regioni possono essere in grado di usare il Codice Civile.
Passo al secondo punto ovvero alla distinzione tra politica e amministrazione. A me sembra, e correggetemi se dico volgarità, che dalle ultime sentenze della Corte Costituzionale in materia di dirigenza abbiamo capito che il principio di distinzione tra politica e amministrazione è un principio che discende direttamente dall'articolo n.97, che non è del Titolo V ma che tuttavia si impone anche alle Regioni, alle Città Metropolitane, alle Province e ai Comuni. Quindi il principio della separazione tra politica e amministrazione a mio modo di vedere è contenuto in sé dalla disciplina dell'organizzazione amministrativa e del funzionamento delle amministrazioni statali, regionali e locali. Esso è quindi uno dei principi fondamentali che le Regioni si possono dare da sé per disciplinare la propria organizzazione.
Con lo stesso ragionamento si può arrivare a fare una considerazione sulla disciplina dei controlli interni. La disciplina statale del Decreto n.286 del 1999 trattava con grande rispetto sia le Regioni che gli Enti locali e con ancora maggior rispetto lo faceva il Decreto n.267 per gli Enti locali ma a mio parere si deve ritenere che la mera esistenza di controlli interni in ciascuna amministrazione sia un principio di buona amministrazione. Non si può negare che l'esistenza dei controlli interni sia un principio di buona amministrazione, che poi ciascun ente se li disciplini per conto proprio è più che giusto ma è indubbio che essi ci debbano essere e che debbano servire allo scopo di esercitare un monitoraggio costante e permanente per verificare lo stato di raggiungimento degli obbiettivi, la regolarità dell'azione amministrativa, il rispetto del timing e degli standard.
Vorrei toccare un'ultimissima questione che apparentemente non è legata a tutto quello di cui stiamo parlando, ovvero quella della giurisdizione. Esiste già una sentenza della Corte di Cassazione che fa un accenno quasi di avvisaglia rispetto al modo in cui verrà affrontato il tema quando analoghi problemi si porranno con in vigore la nuova legge dell'anno scorso. La giurisdizione non è toccata né dal Decreto Legge n.145 né a mio modo di vedere dal disegno di eventuale riforma di cui si sente parlare. Se così fosse gran parte di questi problemi verrebbero sdrammatizzati proprio dal fatto che la giurisdizione resti comunque la giurisdizione ordinaria. Alcuni scrivono che non è ammissibile che le Regioni si scelgano il proprio giudice, giudice amministrativo o giudice primario. Ma se era possibile prima come può non esserlo adesso? Quando una Regione sceglieva di amministrare i propri servizi pubblici per Società per Azioni o per concessioni a seconda di quale dei due modelli organizzativi si trattava il giudice era, prima della legge n.205, il giudice amministrativo o il giudice ordinario. Il giudice è lì ed è competente a seconda della natura dei rapporti che gli vengono sottoposti. Se c'è un rapporto di concessione si andrà dal giudice amministrativo, se c'è un rapporto paritetico di compravendita o di lavoro subordinato si andrà dal giudice ordinario. Anche questo quindi è un falso problema.
Che le Regioni si disciplinino i loro rapporti di lavoro come credono purché siano rispettati i principi fondamentali. Qui è la sfida che dovremmo cercare di raccogliere facendo tesoro della rassegna che ha fatto Alberto Stancanelli nel suo intervento. Quella di Stancanelli infatti è stata più di una rassegna, è stato come mettere il dito in tante piaghe dolorosamente aperte perché bisognerà mettersi norma per norma con santa pazienza e vedere in quali di quelle norme si riscontrino quei principi fondamentali che stanno al di sopra di tutti gli altri principi fondamentali e ai quali possono attingere le Regioni e gli Enti locali per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Perché quei principi 'fondamentalissimi' sono in altre norme costituzionali diverse dal Titolo V, norme che sono vigenti, che non sono state abrogate e che vanno con esso combinate.