| La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli
Enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione
Alberto STANCANELLI
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Campania
Innanzitutto voglio evidenziare la norma di apertura del Titolo V della
Costituzione ovvero l'articolo n.114, che ci dà il senso immediato del nuovo
rapporto tra i soggetti istituzionali affermando che la Repubblica è costituita
da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e dallo Stato. Ciò significa
che questi soggetti si trovano in una posizione di equiordinazione. La riforma
ha introdotto quindi un principio diverso rispetto alla Costituzione precedente,
che sembrava invece collocare Regioni ed Enti locali in un rapporto gerarchico
ovvero in un rapporto di supremazia delle Regioni sugli Enti locali. Un altro
principio importante che troviamo nell'articolo n.114 è l'affermazione che le
Regioni e gli Enti locali siano enti autonomi con propri statuti. Questa è una
novità soprattutto per gli Enti locali perché, mentre gli statuti regionali
erano già previsti dal precedente ordinamento, quelli degli Enti locali non
avevano dignità costituzionale. Per gli Enti locali lo statuto diventa uno
strumento di autonomia organizzativa menzionato nell'articolo n.117, comma n.6,
ultimo periodo che attribuisce appunto agli Enti locali la potestà
regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e per lo svolgimento delle
funzioni attribuite.
Già qui si evidenzia un primo problema: l'organizzazione può far rientrare al
proprio interno, come il sentire comune spingerebbe a fare, anche la disciplina
dei rapporti di lavoro?
Vengo alle Regioni. L'articolo n.117 stabilisce che la potestà legislativa
possa essere esercitata sia dallo Stato che dalle Regioni. Qui per la prima
volta si parla di due soggetti che hanno entrambi potestà legislativa in
determinate materie. Entrambi sono vincolati ad alcuni limiti, che sono
l'ordinamento comunitario, gli obblighi internazionali e il rispetto delle norme
costituzionali. Viene quindi meno quel principio che portava alla definizione
delle leggi statali come norme di riforma economica e sociale. Penso ad esempio
alla legge n.421 che vincolava l'ambito dell'autonomia di cui godevano già le
Regioni in precedenza.
Oggi a mio parere in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle Regioni
il parametro legislativo di riferimento non è più il Decreto Legislativo n.165
del 2001 ma rimangono esclusivamente i vincoli delle norme costituzionali, delle
norme dell'ordinamento comunitario, delle norme internazionali ed alcuni limiti
ulteriori che vedremo nel corso della discussione.
Questo ovviamente vale nelle materie che possono essere ricondotte alla
competenza legislativa esclusiva delle Regioni, non penso ad esempio alla
concorrenza di responsabilità sulla sicurezza del lavoro.
L'articolo n.117 lettera i. prevede una competenza esclusiva dello Stato sulla
giurisdizione, le norme processuali e l'ordinamento civile. Ecco che qui compare
la parola chiave che è ricorsa in tutte discussioni di questo periodo, dobbiamo
chiederci che cosa vuol dire esattamente ordinamento civile. Sicuramente restano
in capo alla potestà legislativa esclusiva dello Stato tutti i rapporti di
diritto privato regolabili dal Codice Civile, che rimanda ai contratti
collettivi, e quindi anche la disciplina che regola i rapporti della maggior
parte dei dipendenti pubblici. Perciò esiste già un limite e un vincolo. Non
è ora pensabile infatti, come qualcuno aveva paventato, che le Regioni
intervengano su materie come i licenziamenti, l'autonomia collettiva e lo
Statuto dei lavoratori. Queste materie restano invece disciplinate dal Codice
Civile e dalle leggi del diritto privato, rientrando queste ultime nel concetto
di ordinamento civile. Il problema ora è quello di chiedersi il significato e
di analizzare qual'è la portata reale dell'ordinamento civile, ovvero di tutta
la parte pattizia regolata dal Codice Civile e dalla contrattazione collettiva.
Alla lettera g. dell'articolo n.117 si dice che sono di competenza esclusiva
della legislazione statale il personale dei Ministeri e degli Enti pubblici.
Quindi le Regioni possono intervenire per quanto riguarda il personale in una
competenza che possiamo definire residuale attraverso le leggi regionali mentre
gli Enti locali possono farlo con i Regolamenti di Organizzazione. Questo può
avvenire in tutte quelle materie che, escluse dall'ordinamento civile, attengano
a funzioni e competenze di natura pubblicistica. Le Regioni e gli Enti locali ad
esempio possono intervenire nella materia dei concorsi pubblici. In questo caso
potrebbero derogare al Decreto Legislativo n.165 del 2001 fermo restando
comunque alcuni limiti che sono previsti dalla stessa Costituzione come
l'articolo n.97 o l'articolo n.51 che regola l'accesso dei cittadini
all'impiego; entra qui in ballo tutta la problematica delle sentenze della Corte
Costituzionale sui concorsi riservati. Le leggi di una Regione non potrebbero
perciò prevedere ad esempio concorsi riservati esclusivamente al proprio
personale perché ci sarebbe una violazione del vincolo costituzionale.
Lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva per quanto attiene invece alle
linee ordinamentali della disciplina dei rapporti di lavoro in quanto esse sono
parte dell'ordinamento civile. Anche se qui c'è stato già chi ha iniziato a
dire che questo è un orientamento troppo statalista e restrittivo chiedendosi
se in questo modo nell'ordinamento civile non facciamo alla fine ricomprendere
gran parte del diritto del lavoro.
In tale contesto comunque, e aggiungo un altro tassello, va ricordato che allo
Stato spetta anche la garanzia dei livelli essenziali dei diritti sociali e
civili. Questo è un altro problema, come altro problema è il limite del
coordinamento della Finanza Pubblica ovvero uno dei primi problemi che si
incontra per quanto riguarda le competenze regionali in materia di personale,
competenze che possiamo dire varino al variare degli spazi che la legislazione
statale attribuisce agli aspetti privatistici e agli aspetti contrattuali. Un
esempio sono gli incarichi dirigenziali. Il Decreto Legislativo n.80 come sapete
attribuiva gli incarichi dirigenziali al contratto individuale, e quindi alla
parte pattizia e poi anche al Contratto Collettivo. Esso riconduceva poi gli
incarichi presidenziali ad un rapporto privatistico e quindi all'ordinamento
civile. La legge n.145 ha ribaltato tale aspetto reintroducendo nell'affidamento
dell'incarico la previsione di esso come atto amministrativo sottraendolo così
alla contrattazione e di conseguenza anche all'aspetto pattizio. Di fatto perciò
essa ha ricondotto questo elemento alle norme pubblicistiche e quindi anche alla
possibilità di intervento delle Regioni. Ci si potrebbe chiedere se le Regioni
possano fare l'inverso. Potrebbero riportare questo aspetto degli incarichi
dirigenziali nell'ambito delle norme previste prima della riforma della legge
n.145? Potrebbero fare questo con una legge regionale che riporti gli incarichi
nell'ambito della contrattazione e quindi nell'ambito del contratto individuale
così come erano definiti dalla riforma del Decreto Legislativo n.80? È una
domanda che lascio aperta.
Ora farò una breve carrellata su quelle che sono le norme del Decreto
Legislativo n.165 e del Decreto Legislativo n.267 che possono essere oggetto di
riflessione in quanto aprono uno spazio all'intervento legislativo regionale o
anche alla potestà regolamentare degli Enti locali.
Inizio dal Decreto Legislativo n.165.
- L'articolo n.2 disciplina il contratto collettivo e le norme pubblicistiche.
Questa è una norma a fisarmonica un po' come la legge n.145, infatti più la
legge allarga la contrattazione collettiva e più restringe la potestà
legislativa delle Regioni per gli aspetti pubblicistici. Quindi quest'articolo
è una norma aperta, una norma a fisarmonica che amplia o restringe le
competenze.
- L'articolo n.4 stabilisce la distinzione tra politica e amministrazione.
Questa dovrebbe essere una norma derogabile, attiene alle competenze dei
soggetti e quindi qui la legge regionale potrebbe intervenire. Sulla distinzione
tra politica e amministrazione non abbiamo purtroppo una copertura
costituzionale salvo poi ragionare qui se l'articolo n.97 già ce la dia.
- L'articolo n.6 sulle dotazioni organiche è derogabile in quanto è prevista
la norma pubblicistica sulle dotazioni organiche. Qui secondo me interviene però
un limite, che è il coordinamento della Finanza Pubblica, quindi essa è
derogabile fino a che punto? La spesa come si controlla?
- L'articolo n.8 ovvero il costo del lavoro e le risorse finanziarie, questa
norma non è derogabile.
- L'articolo n.9, ovvero la partecipazione sindacale, non è derogabile perché
rientra nell'ordinamento civile.
- L'articolo n.13, come tutte le norme pubblicistiche sulla dirigenza, è
derogabile con limite nella distinzione tra politica e amministrazione a cui
accennavamo prima.
- L'articolo n.19 riguarda invece gli incarichi dirigenziali. La legge n.145 li
ha ricondotti ad una materia pubblicistica quindi una legge regionale potrebbe
prevederne meccanismi di attribuzione e di revoca.
- Gli articoli n. 21 e n.22 legiferano sulla responsabilità dirigenziale e sul
Comitato dei Garanti. Il Comitato dei Garanti potrebbe essere visto come un
diritto di garanzia dei livelli minimi essenziali al fine di non produrre
disparità di trattamento con gli alti dirigenti e quindi una norma non
derogabile. Quella sul ruolo unico invece è una norma derogabile. Il
trattamento economico segue ovviamente la contrattazione.
- L'accesso alla qualifica dirigenziale e tutto l'articolo n.28 è derogabile
con il limite costituzionale dell'accesso all'esterno.
- Mi sforzerei di dire che la parte della mobilità è tutta materia
dell'ordinamento civile ovvero privatistica così com'è disciplinata
dall'articolo n.30 e seguenti e quindi non è derogabile.
- Il reclutamento del personale è derogabile ma incontra due limiti: il limite
del contratto (perché i contratti collettivi stabiliscono i casi in cui si può
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e quindi creano un
limite perché sono parte dell'ordinamento civile) e il limite costituzionale
ovvero la pubblicità e la selezione pubblica dei concorsi.
- Passo poi all'articolo n.40 sulle relazioni sindacali. Esso fa parte
dell'ordinamento civile per quanto riguarda le relazioni sindacali, le RSU e la
contrattazione collettiva ma il soggetto negoziale è un soggetto pubblico, uno
strumento della contrattazione, e quindi non rientra nell'ambito
dell'ordinamento civile.
- L'articolo n.52 sulle mansioni superiori è una norma derogabile nei limiti di
ciò che lo stesso articolo disciplina e non sicuramente per quello che viene
disciplinato dal contratto collettivo.
- L'articolo n.53, ovvero l'incompatibilità e l'accumulo di incarichi e
impieghi, è una norma pubblicistica e quindi derogabile.
Spero di essere stato chiaro nello spiegare che quiando uso il termine
derogabile voglio dire che la norma può essere disciplinata con legge
regionale.
Vengo al Decreto Legislativo n.267.
- Quella sui pareri dei responsabili dei Servizi è secondo me una norma
derogabile per quanto riguarda il Regolamento di Organizzazione degli Enti
locali. Essa prevede ad esempio, come si è detto, che il parere del Dirigente
sia un parere di fattibilità del provvedimento deliberativo e non un mero
parere tecnico di legittimità. Si aprono quindi degli spazi di intervento.
- Passo poi all'articolo n.50 ovvero alle competenze del Sindaco in materia di
attribuzione degli incarichi ai responsabili di servizio. Il comma n.10
dell'articolo n.50 stabilisce che il Sindaco attribuisca l'incarico a tutti i
responsabili dei servizi. Immaginate un Comune come Roma ed un Sindaco che è
costretto ad attribuire trecento o quattrocento incarichi dirigenziali. Mi
chiedo se questa possa essere una norma derogabile. Nella conversazione
Gianfranco d'Alessio, ad esempio, ipotizzava che questa potesse essere una norma
che rientri nelle competenze esclusive dello Stato perché va ad incidere le
competenze degli Organi.
- Sono derogabili nel Regolamento di Organizzazione degli Enti locali tutte le
norme sugli uffici del personale ovvero l'argomento dell'articolo n.88: gli
uffici di diretta collaborazione e le assunzioni che il Decreto prevede in
materia di personale. Qui però intervengono i limiti costituzionali, vi
ricordate ad esempio i Regolamenti di Organizzazione che in passato prevedevano
come requisito per accedere al concorso la residenza in loco da alcuni anni?
Questa era una norma che violava il principio costituzionale. Come vedete
intervengono sempre i limiti dei principi della Costituzione, in materia di
assunzioni però abbiamo anche i limiti del coordinamento della Finanza
Pubblica.
- L'articolo n.97 sul Segretario Generale credo sia una norma derogabile. Le
competenze del Segretario generale si possono quindi stringere e allargare.
- L'articolo n.107 riguarda invece la dirigenza e gli incarichi. Qui secondo me
il Regolamento di Organizzazione degli Enti locali può derogare al Decreto
Legislativo n.267 materie riguardanti la dirigenza e gli incarichi tra i quali
ad esempio la percentuale prevista per l'attribuzione degli incarichi agli
esterni, fermo restando un limite generale di assunzione degli incarichi
dall'esterno il cui superamento verrebbe a violare il principio di buon
andamento e il principio dell'accesso riservato a tutti nei concorsi.
- L'articolo n.108 sul Direttore Generale a mio parere è una norma derogabile
in pieno anche potendone prevedere la soppressione nel Regolamento di
Organizzazione.
- Il sistema dei controlli interni è anche esso secondo me derogabile nei
limiti dello spazio che viene consentito alla derogabilità dal principio di
coordinamento della Finanza Pubblica.
Spero di avervi fornito degli spunti di riflessione attraverso questa carrellata
sugli articoli dei
Decreti Legislativi n.165 e n.267.
Chiederei ora al Professor Mario Rusciano una sua riflessione. Già lui ha
parlato di 'lavori' e non più di 'lavoro' alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni in quanto, dopo una prima fase di contratti fotocopia (perché
nella prima tornata del 1995 i contratti erano tutti contratti fotocopia e fatto
quello dei Ministeri, che era il primo, tutti gli altri, dagli Enti pubblici
agli Enti locali, non erano molto differenti), ora molte cose sono cambiate e vi
sono molte spinte alla differenziazione. A questo proposito vi ricordate il
Codice di comportamento, che prima era uguale per tutti i dipendenti pubblici?
Era sbagliato, perché un conto è il lavoro di un infermiere e un conto è
quello di un insegnante, è chiaro quindi che sia prevista una diversità nei
codici.
Gaetano D'AURIA
Consigliere Corte dei Conti
Diventa sempre più difficile aggiungere valore al dibattito e alle opinioni
che qui sono state così autorevolmente espresse. Prima di arrivare ai controlli
mi dovete consentire però qualche dichiarazione mirata ad evitare il
retropensiero. In questi dibattiti che si fanno sull'attuazione del nuovo Titolo
V ci si imbatte infatti spesso in una serie di luoghi comuni e di equivoci tra
il lessicale ed il concettuale che sono generati, come diceva giustamente il
Professor Mario Rusciano e già prima Alberto Stancanelli, proprio dal modo in
cui sono scritte queste norme dal nostro neolegislatore Costituente. Ne cito
soltanto tre o quattro che hanno particolare incidenza.
Le Regioni possono disciplinare con regole privatistiche determinati servizi,
rapporti, situazioni giuridiche nell'ambito delle competenze, esclusive o
ripartite, che sono loro attribuite dopo il nuovo Titolo V? Come è stato detto
l'ordinamento civile segue la potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si
dovrebbe quindi dedurre che la Regione non può regolare con norme privatistiche
determinate relazioni tra se stessa e i cittadini, fra i cittadini, fra la
Regione e altri Enti pubblici, tra la Regione e la Comunità Europea e così via
per tutti gli altri tipi di rapporti. Però questo non è vero; non è vero
perché non era vero nemmeno prima e se non era vero quando lo Stato era in cima
a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento a maggior ragione non può essere
vero ora che, come diceva Alberto Stancanelli, essi sono tutti equiparati ed
hanno la stessa dignità costituzionale. Questo al di là di come sia scritta
questa norma, che distingue lo Stato dalla Repubblica e voi sapete che nemmeno
nella Costituzione americana si fa questa distinzione.
Perché dico questo? Considerate la gestione dei servizi pubblici, secondo
l'insospettabile legge n.142 del 1990 i servizi pubblici, dai trasporti allo
smaltimento dei rifiuti, dal servizio di polizia urbana agli altri servizi,
possono essere organizzati in quattro o cinque modi. Uno è la gestione diretta
attraverso rapporti di lavoro regolati esclusivamente dal Diritto Pubblico,
ovvero con dipendenti comunali che gestiscono i servizi. La gestione può però
anche essere organizzata in forma di Società per Azioni e se è svolto in
questa forma alla Società per Azioni del Comune o partecipata dal Comune si
operano le norme del Codice Civile. La Regione perciò aveva già la possibilità
di attingere al Codice Civile per disciplinare i rapporti che essa configurava
secondo le proprie esigenze organizzative e funzionali già prima del nuovo
Titolo V. Lo stesso discorso vale per una gran quantità di altre materie un po'
meno rilevanti come è quella, ad esempio, della gestione delle cooperative. I
Comuni, per citare un caso, avevano e hanno tuttora la possibilità di far
gestire le farmacie sia direttamente da propri dipendenti (ci sono infatti
farmacisti, per esempio a Roma, che sono dipendenti del Comune) sia da Società
per Azioni, sia da Cooperative e sia da soggetti privati concessionari del
servizio pubblico di distribuzione dei farmaci. Nella misura in cui i Comuni
erano in grado di organizzare il servizio delle farmacie mediante gestione
diretta, concessione, ecc. potevano scegliere tra una gestione privatistica e
una gestione pubblicistica e quindi avere dipendenti a statuto pubblicistico o
dipendenti a statuto privato. Ora se questo era vero prima deve essere vero pure
ora, non è possibile oggi continuare a discutere sul fatto che le Regioni,
essendo attribuita alla potestà legislativa dello Stato la materia 'ordinamento
civile', siano estromesse dall'uso del Diritto Civile ovvero che esse non
possano operare scelte che comportino la disciplina in determinati settori
mediante il Codice Civile.
E ora un secondo elemento di cui si usa discutere nelle occasioni di dibattito.
Le Regioni possono ormai liberamente disciplinare la propria organizzazione,
sicché si vuole, in nome del rifiuto della disciplina oppressiva dello Stato,
che in materia di controllo interno, ad esempio, ognuno si regoli come vuole e
che se la Regione Lazio o la Regione Lombardia o Campania ritiene che esso non
sia utile può anche non disciplinarlo. Questa è una spia di un altro
atteggiamento diffuso per cui nel discutere di Titolo V si continua a parlare
solo del Titolo V come se la Costituzione fosse fatta solo da questo. Come tutti
sanno esistono altri Titoli della parte seconda che non sono il Titolo V e poi
esiste tutta la parte prima e quindi le norme sulla responsabilità della
Pubblica Amministrazione nella gestione dei servizi resi alla collettività.
Dopo l'abbattimento del muro tra diritti soggettivi e interessi legittimi potete
ben immaginare qual'è il succo che se ne può cavare.
Ora in questa premessa vorrei dire un'ultima cosa molto breve.Voi ricordate la
vecchia dizione dell'articolo n.117 del Titolo V laddove nell'enumerare le
competenze legislative delle Regioni richiamava in particolare l'ordinamento
degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalle Regioni? L'espressione
"ordinamento degli uffici [regionali] e degli Enti dipendenti dalla
Regione", con riguardo sia alle Regioni con statuto ordinario sia alle
Regioni a statuto speciale, è stata sempre intesa comprensiva della materia del
personale pubblico. Questo fino all'ultima sentenza della Corte Costituzionale
che è stata una settimana prima dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della
Costituzione. Sempre. Ora sarà che tutti ci appassioniamo al nuovo che avanza
però se prima il personale e la disciplina dei rapporti di lavoro erano
compresi nell'organizzazione amministrativa delle Regioni a statuto speciale
come delle Regioni a statuto ordinario, io mi permetto di dire che dovremmo
raggiungere la stessa conclusione con il nuovo Titolo V della Costituzione.
Beninteso che vadano considerati i limiti che esso consente. Non c'è dubbio però
che, mettendo insieme il nuovo Titolo V e i vecchi principi che risalgono al
vecchio articolo n.117 e anche agli altri Titoli della Costituzione,
l'organizzazione di ogni Amministrazione comprenda l'insieme di tutti gli
strumenti e quindi delle risorse materiali, risorse umane e risorse finanziarie
che servono a svolgere la funzione a cui quella Amministrazione è chiamata a
rispondere.
Spero di essere riuscito a chiarire alcuni passaggi che si trovano spesso
confusamente presenti in molte discussioni.
A me sembra, per toccare il primo punto di merito che volevo riferirvi, che
nella misura in cui il lavoro pubblico sia stato effettivamente ricondotto sotto
la disciplina privatistica dei rapporti di lavoro anche esso ricada come il
lavoro privato tra le materie in ordine delle quali si esercita la potestà
legislativa esclusiva dello Stato. Qui però, dopo aver fatto questa
affermazione di principio che può apparire persino contraddittoria rispetto a
ciò che ho detto un attimo fa, bisogna distinguere tra Amministrazioni dello
Stato e degli Enti Pubblici nazionali da una parte e Amministrazioni regionali e
locali dall'altra. Il Decreto Legislativo n.123, che risale ad una riforma
costituzionale di un anno prima, attribuisce addirittura agli statuti regionali
la definizione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento di
ciascuna Regione. Se questi principi sono propri dello statuto regionale, nella
misura in cui la disciplina del personale regionale è parte dell'organizzazione
amministrativa le Regioni possono ben disciplinare diversamente, se non con
discipline di ordine privatistico, i rapporti di lavoro con i loro dipendenti.
Ma c'è di più perché una cosa sono i rapporti di lavoro e altra cosa sono le
attività in senso ampio che non ridondano nelle discipline dei rapporti di
lavoro in senso stretto. C'è per esempio la fase dei procedimenti di assunzione
e ci sono poi gli aspetti organizzativi in senso stretto che sono
l'organizzazione dei datori di lavoro pubblici in quanto soggetto negoziale che
stipula contratti collettivi. C'è poi la disciplina dei rapporti tra politica e
amministrazione, tra Dirigenti e vertici politici, tra Dirigenti e strutture
organizzative che da loro dipendono, ecc. ecc.. Se veramente noi vogliamo dare
un inizio di attuazione al Titolo V della Costituzione dobbiamo cercare il modo
di combinare la disciplina dell'ordinamento civile dei rapporti di lavoro
pubblico, che è materia di competenza della potestà legislativa esclusiva
dello Stato, con l'altrettanto esclusiva potestà delle Regioni e degli Enti
locali. Anche quella degli Enti locali, seppur in una maniera diversa perché
regolamentare, è infatti a suo modo una potestà esclusiva in materia di
organizzazione e funzionamento dei rapporti di lavoro. Le Regioni addirittura si
danno da sé i principi fondamentali. Nelle occasioni in cui mi è capitato di
trovarmi a discutere mi è invece spesso sembrato che non ci si renda conto che
siamo davanti a due blocchi di potestà esclusiva. Ci sarebbe anche la questione
della tutela e della sicurezza del lavoro dove, nella misura in cui tutela e
sicurezza rientrano nella disciplina dei rapporti di lavoro, essendo la materia
di potestà legislativa concorrente lo Stato avrebbe la potestà di fissare i
principi fondamentali. Avremmo allora due potestà legislative esclusive:
ordinamento civile da una parte e organizzazione degli uffici dall'altra e poi i
principi fondamentali di tutela e sicurezza del lavoro ancora da un'altra parte
con potestà attuativa e regolamentare.
Se tutto ciò che ho cercato di dire ha un qualche fondamento a me sembra che
nel combinare la potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile
e la potestà esclusiva delle Regioni e degli Enti locali nel disciplinare
l'organizzazione ed il funzionamento (che, come ho detto, comprendono i rapporti
di lavoro) una quota di attività amministrativa riguardante la materia del
lavoro pubblico rimanga comunque fuori. I due grandi oggetti che ne rimangono
fuori sono l'organizzazione della rappresentanza negoziale dei datori di lavoro
e la distinzione tra politica e amministrazione introdotta fin dal 1993. Io
credo, con tutto il rispetto per gli amici dell'ARAN, che sul primo punto
bisogna essere abbastanza laici. L'ARAN ha fatto delle cose importanti e ne
continuerà a fare ma la sua legittimazione a trattare per conto di Regioni ed
Enti locali non potrà più derivare dalla rappresentanza legale che gli dà la
legislazione della fine degli anni '80. La rappresentanza legale, come voi
sapete, è la rappresentanza di soggetti che non hanno una piena capacità di
agire. Questo oggi è inammissibile. Dopo il nuovo Titolo V, come diceva Alberto
Stancanelli, tutti i soggetti dell'ordinamento sono sullo stesso piano, dallo
Stato alla Regione alla Città Metropolitana; risulta difficile quindi poter
parlare di rappresentanza legale. Molto più piana sarebbe la scelta di
attribuire all'ARAN un potere negoziale sulla base di un mandato come
rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, ma questo deve essere un
mandato in senso civilistico. In questo senso le Regioni possono essere in grado
di usare il Codice Civile.
Passo al secondo punto ovvero alla distinzione tra politica e amministrazione. A
me sembra, e correggetemi se dico volgarità, che dalle ultime sentenze della
Corte Costituzionale in materia di dirigenza abbiamo capito che il principio di
distinzione tra politica e amministrazione è un principio che discende
direttamente dall'articolo n.97, che non è del Titolo V ma che tuttavia si
impone anche alle Regioni, alle Città Metropolitane, alle Province e ai Comuni.
Quindi il principio della separazione tra politica e amministrazione a mio modo
di vedere è contenuto in sé dalla disciplina dell'organizzazione
amministrativa e del funzionamento delle amministrazioni statali, regionali e
locali. Esso è quindi uno dei principi fondamentali che le Regioni si possono
dare da sé per disciplinare la propria organizzazione.
Con lo stesso ragionamento si può arrivare a fare una considerazione sulla
disciplina dei controlli interni. La disciplina statale del Decreto n.286 del
1999 trattava con grande rispetto sia le Regioni che gli Enti locali e con
ancora maggior rispetto lo faceva il Decreto n.267 per gli Enti locali ma a mio
parere si deve ritenere che la mera esistenza di controlli interni in ciascuna
amministrazione sia un principio di buona amministrazione. Non si può negare
che l'esistenza dei controlli interni sia un principio di buona amministrazione,
che poi ciascun ente se li disciplini per conto proprio è più che giusto ma è
indubbio che essi ci debbano essere e che debbano servire allo scopo di
esercitare un monitoraggio costante e permanente per verificare lo stato di
raggiungimento degli obbiettivi, la regolarità dell'azione amministrativa, il
rispetto del timing e degli standard.
Vorrei toccare un'ultimissima questione che apparentemente non è legata a tutto
quello di cui stiamo parlando, ovvero quella della giurisdizione. Esiste già
una sentenza della Corte di Cassazione che fa un accenno quasi di avvisaglia
rispetto al modo in cui verrà affrontato il tema quando analoghi problemi si
porranno con in vigore la nuova legge dell'anno scorso. La giurisdizione non è
toccata né dal Decreto Legge n.145 né a mio modo di vedere dal disegno di
eventuale riforma di cui si sente parlare. Se così fosse gran parte di questi
problemi verrebbero sdrammatizzati proprio dal fatto che la giurisdizione resti
comunque la giurisdizione ordinaria. Alcuni scrivono che non è ammissibile che
le Regioni si scelgano il proprio giudice, giudice amministrativo o giudice
primario. Ma se era possibile prima come può non esserlo adesso? Quando una
Regione sceglieva di amministrare i propri servizi pubblici per Società per
Azioni o per concessioni a seconda di quale dei due modelli organizzativi si
trattava il giudice era, prima della legge n.205, il giudice amministrativo o il
giudice ordinario. Il giudice è lì ed è competente a seconda della natura dei
rapporti che gli vengono sottoposti. Se c'è un rapporto di concessione si andrà
dal giudice amministrativo, se c'è un rapporto paritetico di compravendita o di
lavoro subordinato si andrà dal giudice ordinario. Anche questo quindi è un
falso problema.
Che le Regioni si disciplinino i loro rapporti di lavoro come credono purché
siano rispettati i principi fondamentali. Qui è la sfida che dovremmo cercare
di raccogliere facendo tesoro della rassegna che ha fatto Alberto Stancanelli
nel suo intervento. Quella di Stancanelli infatti è stata più di una rassegna,
è stato come mettere il dito in tante piaghe dolorosamente aperte perché
bisognerà mettersi norma per norma con santa pazienza e vedere in quali di
quelle norme si riscontrino quei principi fondamentali che stanno al di sopra di
tutti gli altri principi fondamentali e ai quali possono attingere le Regioni e
gli Enti locali per disciplinare la propria organizzazione e il proprio
funzionamento. Perché quei principi 'fondamentalissimi' sono in altre norme
costituzionali diverse dal Titolo V, norme che sono vigenti, che non sono state
abrogate e che vanno con esso combinate.
|