La costituzione di uno stato non si difende con dei cani da guardia: ma attraverso l'affinità delle coscienze di tutti i cittadini   Non con il ricatto si stabilisce la democrazia ma difendendo la libertà  e la Costituzione

 

Comune di Rocchetta Sant’Antonio

(Provincia di Foggia)

 STATUTO  COMUNALE

INDICE

                                                               

PRINCIPI FONDAMENTALI     

Art.1-Definizione …Art.2-Auntomia.......

. Art.3-Sede.......Art.4-Territorio……

Art.5-Stemma-Gonfalone-Fascia Tricolore –    Distintivo del Sindaco .pag.4 

Art.6-Pari opportunità …pag.5     

Art.7-Assistenza, integrazione sociale e diritti delle   persone handicappate.    

Art.8-Conferenza Stato - Città – Autonomie locali ………. pag.5

Art.9-Tutela dei dati personali ……………… pag.5 

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE 

Art.10-Organi…….

 CONSIGLIO  COMUNALE

Art.11-Elezioni-Composizione-Presidenza – Consigliere anziano - … pag.6     

Art.12-Competenze dl Consiglio ……………  pag.6  

Art.13-I diritti dei Consiglieri comunali ……..  pag.7   

Art.14-Convalida – Programma di governo … pag.7   

Art.15-Gruppi Consiliari …………………….  pag.8  

Art.16-Funzionamento e sedute del Consiglio  Decadenza dei Consiglieri 

Art.17-Esercizio della potestà regolamentare . pag.8  

Art.18-Commissioni consiliari ………………  pag.9 

Art.19-Indirizzi per le nomine e le Designazione .pag.9

ATTIVITA’  AMMINISTRATIVA GIUNTA  E  SINDACO 

Art.20-Elezione del Sindaco ………………… pag.9 

Art.21-Competenza del Sindaco ……………..  

Art.22-Linee programmatiche ………………..pag.10  

Art.23-Dimissioni, impedimento, rimozione,  decadenza, sospensione o decesso del Sindaco pag.10   

Art.24-Vicesindaco ………………pag.10

Art.25-Delegati del Sindaco ………………… pag.10 

Art.26-Divieto generale di incarichi   e  consulenze – Obbligo di astensione  pag.10  

Art.27-Nomina della Giunta ………………… pag.10

Art.28-La Giunta – Composizione e presidenza pag.11 

Art.29-Competenze della Giunta ……………. pag.11   

Art.30-Funzionamento della Giunta ………….pag.11 

Art.31-Cessazione dalla carica di assessore – Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia..pag.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE   CIVICO  

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI -    

RIUNIONI-  ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

Art.32-Partecipazione dei cittadini ……..   pag.12 

Art.33-Riunioni e assemblee   pag.12

 Art.34-Consulatazioni……………………pag.12  

Art.35-Istanze e proposte ………………..pag.12  

Art.36-Consulta dei Cittadini ……………pag.13 

ISTANZE E PROPOSTE REFERENDUM   

Art.37-Azione referendaria ……………..    pag.13  

Art.38-Disciplina del referendum ……… pag.13  

Art.39-Effetti del referendum ………….   

 DIFENSORE  CIVICO  

Art.40-Istittuzione dell’Ufficio delDifensore Civico … pag.13

Art.41-Elezione e durata in carica……… pag.14  

Art.42-Incompatibilità, decadenza    e   revoca … pag.1 4  

Art.43-Indennità di presenza ………pag.15  

Art.44-Organizzazione, attivazione e funzionamento  dell’Ufficio del Difensore Civico 

Art.45-Rapporto con il Consiglio  Comunale …… pag.15

Art.46-Albo Pretorio – Pubblicazione ed  esecutività… pag.15  

Art.47-Svolgimento dell’attività amministrativa…pag.16  

Art.48-Demanio e patrimonio ………….pag.16  

PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITA’  

Art.49-Ordinamento finanziario e contabile

Art.50-Revisione economico-finanziaria..pag.16  

I  SERVIZI

  Art.51-Servizi pubblici locali e forma   di gestione pag.16  

Art.52-Gestione in economia…………………  pag.17 

Art.53-Aziende Speciali………………………pag.17   

Art.54-Istituzioni…………………………….. pag.17

Art.55-Società………………………………..  pag.18

Art.56-Concessioni a terzi……………………  pag.18  

FORME DI ASSOCIAZIONI E DI

COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA  

Art.57-Convenzioni…………pag.18

Art.58-Accordi di programma……. pag.18  

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO  COMUNALE

CAPO   I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE  

Art.59-Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

Art.60-Ordinamento degli Uffici e dei servizi   pag.19  

Art.61-Organizzazione del personale pag.61

Art.62-Stato giuridico e trattamento Economico del personale

Art.63-Incarichi esterni ………………………  pag.19  

 

SEGRETARIO  COMUNALE  

Art.64-Segretario comunale – Direttore  Generale pag.20

Art.65-Vicesegretario comunale … pag.20  

Art.66- Responsabili degli Uffici o dei Servizi  pag.20            

Art.67-Potere sostitutivo…… pag.21

Art.68-Ufficio di supporto agli organi di direzione politica .pag.21   

Art.69-Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro … pag.2

DISPOSIZIONI  FINALI  

Art.70-Entrata in vigore ……………………   pag.22 Art. 

71-Modifiche dello Statuto …………….   pag.22  

 

                                                   

ALLEGATO A)-Stemma e Gonfalone……..  pag.23

                                                                    

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Articolo 1

Definizione

1. Il Comune di Rocchetta Sant’Antonio è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove Io sviluppo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

   2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

 

Articolo 2

Autonomia

   1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

   2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

   3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato, della Comunità Montana e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

   4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione, persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

   5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

   6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

   7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.  

Indice

Articolo 3

Sede

   1. La sede del Comune è sita in Piazza Aldo Moro, n. 12. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

   2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

 

Articolo 4

Territorio

   1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art.9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

   2. Il Territorio comunale si estende per Kmq.70,2 confinante con i Comuni di Candela, Sant’Agata di Puglia, Lacedonia (Av) e Melfi (Pz).

  Indice

Articolo 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

   1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi al bozzetto allegato sotto la lettera A) che ne forma parte integrante del presente statuto.

   2.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Rocchetta Sant’Antonio” con lo stemma raffigurante la “Torre con due leoni rampanti con al centro la effige di Sant’Antonio Abate”.

   3.  La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

   4.  L’uso del gonfalone avviene nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.

   5. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 6  

Indice

Pari opportunità

   1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni consultive di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 36, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. e successive modificazioni;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorire la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) può finanziare programmi di azione positive e l’attività dei Comitati pari opportunità nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

e) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

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Articolo 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

     1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. l 04, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art.34 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

   2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con  i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

   3. All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

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Articolo 8

Conferenza Stato – Città - Autonomie locali

 1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

 

Articolo 9

Tutela dei dati personali

   1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

 

Articolo 10

Organi

   1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta

   2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

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Capo I

CONSIGLIO  COMUNALE

 

Articolo 11

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano

   1.L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

   2. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

   3. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

   4. Il Presidente del  Consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

   5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

   6. Il Presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

   7. Le modalità di elezione del Presidente del Consiglio, i suoi poteri e le sue funzioni sono definiti attraverso il Regolamento del Consiglio Comunale. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano .

   8. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 del T. U. decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art.73.

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Articolo 12

Competenze del Consiglio

   1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenze limitatamente sui seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, tranne i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di partecipazione;

e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

1) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

  2. Il consiglio, nei modi disciplinato dal presente statuto e dall'apposito regolamento, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

   3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

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Articolo 13

I diritti dei Consiglieri comunali

   1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di presentare interrogazioni e mozioni secondo le modalità disciplinate nell’apposito regolamento del Consiglio comunale.

   2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni in loro possesso e copia degli atti utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

   3. La richiesta per il rilascio delle copie degli atti è ricevuta dal Responsabile del Servizio e/o ufficio su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell’atto richiesto ed apporre la firma. Il modulo deve contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

  4. Il rilascio delle copie avviene immediatamente quando riguardano un esiguo numeri di atti semplici, in caso di atti complessi e di un certo numero il Responsabile del Servizio e/o Ufficio indica il termine per il rilascio.

  5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'Allegato B), n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della Tabella D) allegata alla legge 8 giungo 1962, n.604 e successive modificazioni.

   6. Per coordinare l’esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell’organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l’elenco degli Uffici e servizi comunali e degli altri eventuali enti o aziende dipendenti, precisando nello stesso, le funzioni esercitate, l’ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni, notizie, la consultazione e il rilascio di atti utili all’espletamento del loro mandato, salvo che per gli atti interni, intendendosi per tali quelli relativi a procedimenti non ancora conclusi, per il quale l’accesso dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Settore o dal Segretario Comunale.

  7. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

  8. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

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Articolo 14

Convalida - Programma di governo

    1. Il Consiglio provvede nella prima seduta:

a)- alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.60 e 63 del T. U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

b)- alla elezione tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223.

   2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominato.

   3. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

   4. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

   5. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art.193 del T. U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

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Articolo 15

 Gruppi Consiliari

   1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione   al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione  del nome del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

   2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

   3. E' istituita, presso il Comune di Rocchetta Sant’Antonio, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.

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Articolo 16

Funzionamento e sedute del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

   1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

   2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, della  verifica degli equilibri di bilancio e del rendiconto della gestione.

   3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

     - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

    - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

   - ventiquattro ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

 b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza di:

   - sei componenti per le sedute di prima convocazione;

   -  quattro componenti   per le sedute di seconda convocazione;

c) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

 assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

f) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del consiglio.

   4. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di

contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio.

   5.  Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

   6. In caso di mancata partecipazione a quattro sedute consecutive ovvero a sei sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, il Consiglio dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

7. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

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Articolo 17

Esercizio della potestà regolamentare

    1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

   2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

   3. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

 

 

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Articolo 18

Commissioni consiliari

   1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di un rappresentante della minoranza, garantendo ad ogni Consigliere la partecipazione ad almeno una Commissione.

   2. Il regolamento sulle commissioni determina il numero, il tipo ed il funzionamento, i poteri delle Commissioni e disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

   3. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

   4. Qualora vengano costituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza verrà attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione

   5. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.

   6. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

   7. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

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Articolo 19

Indirizzi per le nomine e le designazioni

   1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

   2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.136 del T. U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

    3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

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Capo II

GIUNTA E SINDACO

 

Articolo 20

 Elezione del Sindaco

   l . Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

   2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 

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Articolo 21

Competenza del  Sindaco

    1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

    2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione e può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

   3. Il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e all’esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e Regionali attribuite e delegate all’Ente.

   4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune e le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

   5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessati, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

   6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

   7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T. U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi..

   8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e dello stemma del Comune, da portarsi a tracollo.

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Articolo 22

 Linee programmatiche

   1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 14, debbono  analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

 

Articolo 23

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

   1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

   2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il temine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

   3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

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Articolo 24

Vicesindaco

   1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art.59, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

   2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

 

Articolo 25

Delegati del Sindaco

   1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

   2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo

   3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

   4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

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Articolo 26

 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

  1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti dal Comune.

    2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

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Articolo 27

Nomina della Giunta

    1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

    2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

    - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

       - non  essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

    3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

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Articolo 28

La Giunta - Composizione e presidenza

   1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori, compreso il Vicesindaco.

   2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due.

   3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

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Articolo 29

Competenze della Giunta

   1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

   2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

   3. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei  criteri generali stabiliti dal Consiglio.

   4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

   5. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art.42 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

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Articolo 30

Funzionamento della Giunta

   1. L’attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

   2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

   3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

   4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

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Articolo 31

Cessazione dalla carica di assessore - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

   1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

   2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

   3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

   4. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

 

 

 

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TITOLO III

ISTITUTI DI P ARTECIP AZIONE - DIFENSORE CIVICO

 

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULT AZIONI -

ISTANZE E PROPOSTE