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Comune
di Rocchetta
Sant’Antonio
(Provincia
di Foggia)
STATUTO
COMUNALE
INDICE
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PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1-Definizione …Art.2-Auntomia.......
. Art.3-Sede.......Art.4-Territorio……
Art.5-Stemma-Gonfalone-Fascia
Tricolore – Distintivo del Sindaco
.pag.4
Art.6-Pari
opportunità …pag.5
Art.7-Assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate.
Art.8-Conferenza
Stato - Città – Autonomie
locali ………. pag.5
Art.9-Tutela
dei dati personali ……………… pag.5
ORGANI
ISTITUZIONALI DEL COMUNE
Art.10-Organi…….
CONSIGLIO COMUNALE
Art.11-Elezioni-Composizione-Presidenza
– Consigliere anziano - … pag.6
Art.12-Competenze dl Consiglio …………… pag.6
Art.13-I
diritti dei Consiglieri comunali …….. pag.7
Art.14-Convalida
– Programma di governo … pag.7
Art.15-Gruppi Consiliari ……………………. pag.8
Art.16-Funzionamento
e sedute del Consiglio Decadenza dei Consiglieri
Art.17-Esercizio
della potestà regolamentare . pag.8
Art.18-Commissioni
consiliari ……………… pag.9
Art.19-Indirizzi
per le nomine e le Designazione .pag.9
ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA GIUNTA E SINDACO
Art.20-Elezione
del Sindaco ………………… pag.9
Art.21-Competenza
del Sindaco ……………..
Art.22-Linee
programmatiche ………………..pag.10
Art.23-Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco pag.10
Art.24-Vicesindaco ………………pag.10
Art.25-Delegati del Sindaco ………………… pag.10
Art.26-Divieto
generale di incarichi e consulenze
– Obbligo di astensione pag.10
Art.27-Nomina
della Giunta ………………… pag.10
Art.28-La
Giunta – Composizione e presidenza pag.11
Art.29-Competenze
della Giunta ……………. pag.11
Art.30-Funzionamento
della Giunta ………….pag.11
Art.31-Cessazione dalla carica di
assessore –
Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia..pag.11
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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO
PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI -
RIUNIONI-
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI
Art.32-Partecipazione dei cittadini ……..
pag.12
Art.33-Riunioni e assemblee
pag.12
Art.34-Consulatazioni……………………pag.12
Art.35-Istanze e proposte ………………..pag.12
Art.36-Consulta dei Cittadini ……………pag.13
ISTANZE E
PROPOSTE REFERENDUM
Art.37-Azione referendaria ……………..
pag.13
Art.38-Disciplina del referendum ……… pag.13
Art.39-Effetti del referendum ………….
DIFENSORE CIVICO
Art.40-Istittuzione dell’Ufficio delDifensore Civico
… pag.13
Art.41-Elezione e durata in carica………
pag.14
Art.42-Incompatibilità, decadenza
e revoca …
pag.1 4
Art.43-Indennità di presenza
………pag.15
Art.44-Organizzazione, attivazione e funzionamento
dell’Ufficio
del Difensore Civico
Art.45-Rapporto con il Consiglio Comunale
…… pag.15
Art.46-Albo Pretorio – Pubblicazione ed
esecutività… pag.15
Art.47-Svolgimento dell’attività
amministrativa…pag.16
Art.48-Demanio e patrimonio ………….pag.16
PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITA’
Art.49-Ordinamento finanziario
e
contabile
Art.50-Revisione economico-finanziaria..pag.16
I SERVIZI
Art.51-Servizi pubblici locali e forma di gestione
pag.16
Art.52-Gestione
in economia………………… pag.17
Art.53-Aziende
Speciali………………………pag.17
Art.54-Istituzioni…………………………….. pag.17
Art.55-Società……………………………….. pag.18
Art.56-Concessioni
a terzi…………………… pag.18
FORME DI
ASSOCIAZIONI E DI
COOPERAZIONE
– ACCORDI DI PROGRAMMA
Art.57-Convenzioni…………pag.18
Art.58-Accordi
di programma……. pag.18
UFFICI E
PERSONALE –
SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI
E
PERSONALE
Art.59-Sicurezza
e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro
Art.60-Ordinamento
degli Uffici e dei servizi pag.19
Art.61-Organizzazione
del personale pag.61
Art.62-Stato
giuridico e trattamento Economico del personale
Art.63-Incarichi
esterni ……………………… pag.19
SEGRETARIO COMUNALE
Art.64-Segretario
comunale –
Direttore Generale pag.20
Art.65-Vicesegretario
comunale … pag.20
Art.66-
Responsabili degli Uffici
o dei Servizi pag.20
Art.67-Potere
sostitutivo…… pag.21
Art.68-Ufficio
di supporto agli organi
di direzione politica .pag.21
Art.69-Ufficio
per la gestione del contenzioso
del lavoro … pag.21
DISPOSIZIONI FINALI
Art.70-Entrata
in vigore …………………… pag.22
Art.
71-Modifiche
dello Statuto ……………. pag.22
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ALLEGATO
A)-Stemma e Gonfalone…….. pag.23
Definizione
1. Il Comune di Rocchetta
Sant’Antonio è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove Io sviluppo nell’ambito dei principi fissati
dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal
presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni
attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il
principio di sussidiarietà.
Articolo
2
Autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria
nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di
solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento
degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena
attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini,
dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità,
assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di
programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato,
della Comunità Montana e della convenzione europea relativa alla Carta europea
dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità
di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione, persegue
inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei
detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre
comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli
accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la
forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela
dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Indice
Articolo 3
Sede
1. La sede del Comune è sita
in Piazza Aldo Moro, n. 12. La sede potrà essere trasferita con deliberazione
del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente,
tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze
particolari, con deliberazione della Giunta comunale,
potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
Articolo 4
Territorio
1. Il territorio comunale è
quello risultante dal piano topografico di cui all’art.9 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.
2. Il Territorio comunale si estende per Kmq.70,2
confinante con i Comuni di Candela, Sant’Agata di Puglia, Lacedonia (Av) e
Melfi (Pz).
Indice
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco
1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi al
bozzetto allegato sotto la lettera A) che ne forma parte integrante del presente
statuto.
2. Il
Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Rocchetta
Sant’Antonio” con lo stemma raffigurante la “Torre con due leoni rampanti
con al centro la effige di Sant’Antonio Abate”.
3. La
fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma
della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. L’uso
del gonfalone avviene nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.
5. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed
enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta
comunale.
Articolo 6
Indice
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riserva alle donne, salva
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni consultive di concorso, fermo restando il principio di cui
all'articolo 36, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. e
successive modificazioni;
b) adotta propri atti
regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce
la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei
ruoli organici ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a
favorire la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale
e vita familiare;
d) può finanziare programmi di
azione positive e l’attività dei Comitati pari opportunità nell’ambito
delle proprie disponibilità di bilancio;
e) promuove forme di
partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e
degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi
1. Il
Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria
locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. l 04, nel quadro della normativa regionale, mediante
gli accordi di programma di cui all’art.34 del T.U. Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo
scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone
handicappate con i servizi sociali,
sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può
provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno
parte i responsabili dei servizi medesimi.
3.
All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere
i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.
Indice
Conferenza Stato – Città - Autonomie locali
1. Nell'ambito
del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la
promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n.498;
c) le attività relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Tutela dei dati personali
1. Il
Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati
personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II
ORGANI
ISTITUZIONALI DEL COMUNE
Articolo 10
Organi
1. Sono
Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta
2. Le rispettive competenze
sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Indice
Capo I
CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 11
Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere
anziano
1.L’elezione
del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le
cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla
legge.
2. Il
funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.
3. Il Consiglio Comunale è
presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del
Consiglio. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di
convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.
4. Il
Presidente del Consiglio comunale
è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni,
quando lo richieda un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo
all’ordine del giorno le questioni richieste.
5. In
caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa
diffida, provvede il Prefetto.
6. Il
Presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al consiglio.
7. Le
modalità di elezione del Presidente del Consiglio, i suoi poteri e le sue
funzioni sono definiti attraverso il Regolamento del Consiglio Comunale. Le
funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere
Anziano .
8. Il
consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai
sensi dell'art.73 del T. U. decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con
esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco,
proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art.73.
Indice
Competenze del Consiglio
1.
Il
Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed
ha competenze limitatamente sui seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell’ente e
delle aziende speciali, i regolamenti, tranne i regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli
Uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni
previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e
l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e
relative variazioni, rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i
pareri da rendere per dette materie;
c) le convenzioni tra i Comuni e
quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme
associative;
d) l’istituzione, i compiti e le
norme sul funzionamento degli organi di partecipazione;
e) l’assunzione diretta dei
pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di
capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi;
g) gli indirizzi da osservare da
parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non
previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e
l’emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i
bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
1) gli acquisti, le alienazioni
immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell’ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi, di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
2. Il
consiglio, nei modi disciplinato dal presente statuto e dall'apposito
regolamento, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla
verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del
Sindaco e dei singoli assessori.
3. Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a
ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Indice
Articolo 13
I diritti dei Consiglieri comunali
1. I
Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la
convocazione del consiglio e di presentare interrogazioni e mozioni secondo le
modalità disciplinate nell’apposito regolamento del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri comunali
hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed
enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni in loro possesso e copia
degli atti utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. La
richiesta per il rilascio delle copie degli atti è ricevuta dal Responsabile
del Servizio e/o ufficio su apposito modulo sul quale il Consigliere deve
indicare gli estremi dell’atto richiesto ed apporre la firma. Il modulo deve
contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata
esclusivamente per l’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica
ricoperta.
4. Il
rilascio delle copie avviene immediatamente quando riguardano un esiguo numeri
di atti semplici, in caso di atti complessi e di un certo numero il Responsabile
del Servizio e/o Ufficio indica il termine per il rilascio.
5.
Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro
uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di
Consigliere Comunale, ai sensi dell'Allegato B), n.1, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in
conformità al n.8 della Tabella D) allegata alla legge 8 giungo 1962, n.604 e
successive modificazioni.
6. Per coordinare
l’esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento
dell’organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i
consiglieri l’elenco degli Uffici e servizi comunali e degli altri eventuali
enti o aziende dipendenti, precisando nello stesso, le funzioni esercitate,
l’ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile, i giorni di ogni
settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono
ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni,
notizie, la consultazione e il rilascio di atti utili all’espletamento del
loro mandato, salvo che per gli atti interni, intendendosi per tali quelli
relativi a procedimenti non ancora conclusi, per il quale l’accesso dovrà
essere autorizzato dal Responsabile del Settore o dal Segretario Comunale.
7. Il Sindaco o gli assessori da
esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra
istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della
presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal
Regolamento consiliare.
8. Le
indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti
connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla
legge.
Indice
Articolo
14
Convalida
- Programma di governo
1. Il
Consiglio provvede nella prima seduta:
a)- alla convalida dei consiglieri
eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.60 e 63 del T. U.
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.
b)- alla
elezione tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223.
2. Nella
stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra
cui il vice sindaco, dallo stesso nominato.
3.
Entro
un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta
al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
4.
Il
Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del
bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente
dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli
eventuali scostamenti.
5. La
verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese
di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere
degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art.193 del T. U. approvato
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Indice
Gruppi Consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario
comunale unitamente all’indicazione del
nome del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle
elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla Giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non
corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali
gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. E' istituita, presso il Comune di Rocchetta
Sant’Antonio, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e
le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio
comunale.
Indice
Articolo 16
Funzionamento e sedute del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute
ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate
ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni
inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio
di previsione, della verifica degli
equilibri di bilancio e del rendiconto della gestione.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da
apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in
conformità ai seguenti principi:
a) gli
avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio
dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
- cinque giorni prima
per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni
prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- ventiquattro ore
prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
b)
prevedere, per la validità della seduta, la presenza di:
- sei componenti per
le sedute di prima convocazione;
- quattro componenti
per le sedute di seconda convocazione;
c) riservare al Presidente il
potere di convocazione e di direzione dei lavori;
d) fissare il tempo riservato,
per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.
assegnando tempi uguali alla
maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono
essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
f) disciplinare la fornitura dei
servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate
all’ufficio di presidenza del consiglio.
4.
In
pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché
in casi di
contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste
rappresentate in Consiglio.
5. Il consigliere è tenuto a giustificare
per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
6. In caso di
mancata partecipazione a quattro sedute consecutive ovvero a sei sedute
nell’anno solare, senza giustificato motivo, il Consiglio dà luogo
all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del
consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le
sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.
7. Trascorso
tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della
delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.
Indice
Esercizio della potestà regolamentare
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente
statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed
in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli
uffici e per l’esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti, divenuta
esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria
comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la
contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi
consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che
la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
Indice
Articolo 18
Commissioni consiliari
1.
Il
Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con
diritto di voto, di un rappresentante della minoranza, garantendo ad ogni
Consigliere la partecipazione ad almeno una Commissione.
2. Il
regolamento sulle commissioni determina il numero, il tipo ed il funzionamento,
i poteri delle Commissioni e disciplina l’organizzazione e le forme di
pubblicità dei lavori.
3. Il
Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni consiliari
aventi funzioni di controllo o di garanzia.
4.
Qualora vengano costituite commissioni aventi funzioni di controllo e di
garanzia, la presidenza verrà attribuita ad un consigliere appartenente ai
gruppi di opposizione
5. Il
Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire
commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.
6. Con
l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.
7. La commissione di indagine può esaminare tutti
gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i
consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle
questioni esaminate.
Indice
Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal
consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i
termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale
di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.136 del T. U.
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. Per la nomina e la
designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il
decadere del medesimo Sindaco.
Indice
Capo II
GIUNTA E SINDACO
Articolo 20
Elezione
del Sindaco
l . Il
Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il
Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Indice
Articolo 21
Competenza del
Sindaco
1. Il Sindaco è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco nomina i componenti della
giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione e può revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.
3.
Il
Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli Uffici e all’esecuzione degli atti, nonché
all'espletamento delle funzioni statali e Regionali attribuite e delegate
all’Ente.
4.
Il
Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai
Regolamenti, e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite o delegate al Comune e le altre funzioni attribuitegli quale autorità
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. Il Sindaco coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di
intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni
interessati, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati
nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
6.
Tutte
le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque
giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente
incarico.
7.
Il
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalità e criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T. U. approvato
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dal presente Statuto e
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi..
8.
Il
distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e
dello stemma del Comune, da portarsi a tracollo.
Indice
Articolo 22
Linee
programmatiche
1. Le linee
programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente
articolo 14, debbono analiticamente
indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione
alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
1.
In caso
di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal
Vicesindaco. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e
fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.
2.
Le
dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso
il temine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un
commissario.
3.
Lo
scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del
Sindaco nonché delle rispettive giunte.
Indice
Articolo 24
Vicesindaco
1. Il
Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente
assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni ai sensi
dell’art.59, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
2. In caso di
assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede
l'assessore più anziano di età.
Articolo 25
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha
facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni
ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti
relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente
comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano
agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo
3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei
compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di
coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai
precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
Indice
Divieto
generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli assessori e ai
consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso
enti ed istituzioni dipendenti dal Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
Indice
Nomina della Giunta
1. Il
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di
Vice Sindaco o assessore devono:
- essere in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere comunale;
- non essere coniuge,
ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. Salvi i casi di
revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Indice
La Giunta - Composizione e presidenza
1. La Giunta
comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori,
compreso il Vicesindaco.
2.
Possono
essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due.
3.
I
componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia
e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale
in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
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Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco
nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti
rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo statuto, del Sindaco, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli
indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti
dello stesso.
3. È,
altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio.
4.
L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la
magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5.
L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo
che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual
caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art.42 del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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Funzionamento della Giunta
1.
L’attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le
responsabilità dei singoli assessori.
2. La
Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine
del giorno della seduta.
3. Le modalità di
convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale
dalla stessa. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura
l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità
di decisione della stessa.
4.
Le sedute della Giunta non sono
pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla
relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono
fatte in forma palese.
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Cessazione
dalla carica di assessore - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1.
Le
dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non
necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal
Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare
uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla
sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati
dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà
comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
4. Il
Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a
tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai
sensi delle vigenti leggi.
Indice
TITOLO
III
ISTITUTI
DI P ARTECIP AZIONE - DIFENSORE CIVICO
Capo I
PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULT AZIONI -
ISTANZE
E PROPOSTE
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