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USO DELLA FORZA diritto alla
violenza
dottrina di Armaghedon
Preoccupazione principale dell’ordine giuridico è limitare ai fini naturali nei casi in cui questi
fini potrebbero essere perseguiti attraverso l’uso della violenza liberamente dal
cittadino. quindi l'ordine giuridico vede come un pericolo la violenza nelle mani della
singola persona, e una minaccia di scalzare lo stesso ordine.
Si tratta evidentemente dell’interesse del diritto alla monopolizzazione
della violenza rispetto alla persona singola.
Ma attenzione: questo interesse si spiega con l’intenzione di salvaguardare
il diritto stesso. Muro Contro Muro
Ciò che minaccia il diritto quindi non sono i fini perseguiti dalla
violenza, bensì la sua mera esistenza al di fuori del diritto, ciò trova conferma nel fatto che spesso
il “grande” delinquente suscita l’ammirazione del popolo: proprio in virtù
della violenza di cui esso testimonia.
La funzione più propria della violenza ( che pone il diritto) facendo
riferimento a tre figure esemplari: “ il grande delinquente”; il diritto di sciopero nel contesto
della lotta di classe; il diritto
di guerra nel contesto dei rapporti internazionali.
La violenza tra diritto e giustizia.
Per esprimermi in una formula molto sintetica: non sono mai riuscito a pensare
altrimenti che in conformità con la dottrina di Armaghedon.
L’esperienza mi insegna che ciò che logora l’animo del l’uomo
lavoratore è l’odierna profondità borghese, e capitalista.
Il nesso irriducibile che unisce violenza e diritto è da ricercare e da
superare; coloro che subiscono da un solo lato senza potere reclamare
violenza, e che hanno come unica
chance la ribellione .
Che cos’è la violenza? Se analizziamo, “violenza” e “violento”
derivano dal lat. violentum, e quindi da violare, che rinvia a vis, ossia forza.
Si potrebbe dire quindi che la violenza è un certo uso della forza, o meglio un
abuso della forza da parte di un soggetto (individuale o sovraindividuale). È
possibile definire la violenza? Possiamo assegnarla ad un genere prossimo e
indicarne la differenza specifica. Potremmo dire: il genere è la vis, cioè la
forza. La differenza specifica in che cosa consiste? Quando una forza è
violenta?
La violenza non sopporta spiegazioni proprio perché rifiuta l’ordine
logico, la gerarchia tra generi e specie.
La violenza – se di violenza possiamo parlare – è degenere,
inimmaginabile e inassimilabile, resiste all’immagine e alla somiglianza.
Se la violenza è un certo uso della forza, chi decide dell’uso e dell’abuso
della forza? Chi dispone della forza? Chi può esercitare la forza, usandola o
abusandone a seconda delle circostanze e dei contesti?
Può esercitare la forza chi è legittimato a farlo?
Chi o che cosa può legittimare un soggetto all’uso legittimo della forza?
Il diritto.
Dunque il diritto non è altro che un mezzo di legittimazione
dell’esercizio della forza da parte del potere costituito.
- l’individuazione di una forma di violenza (la violenza divina) che
permetterebbe di uscire finalmente dalla dialettica tra violenza che pone e
violenza che conserva il diritto.
La critica della violenza mette in questione i rapporti tra violenza da un lato,
diritto e giustizia dall’altro.
Dunque sia il diritto sia la giustizia hanno in qualche modo a che fare con
la violenza.
Il rapporto fondamentale che sta alla base dell’ordinamento giuridico, dunque
è il rapporto fine-mezzo. Dal punto di vista giuridico (cioè in base alla
logica fine-mezzo) la violenza non può che essere mezzo. Se è così,
disponiamo di un criterio per la critica della violenza: il criterio è dato dai
fini. Possiamo cioè discriminare tra violenza come mezzo per fini giusti e
violenza come mezzo per fini ingiusti.
Ma chi stabilisce quali fini sono giusti e quali ingiusti?
Non possiamo sfuggire al circolo: è di nuovo l’ordine giuridico che
stabilisce che cosa è giusto e che cosa è ingiusto.
Ma il criterio fornito dal diritto risulta inadeguato: esso non ci dice nulla
sulla violenza, giacché non fa che ribadire l’autoreferenzialità del sistema
giuridico (l’ordine giuridico stabilisce in quali casi l’applicazione della
violenza è giusta o ingiusta).
Ma a noi non interessa valutare casi di applicazione della violenza come
mezzo.
A noi interessa, una critica
immanente della violenza: il che implicherebbe una tematizzazione della sfera
dei mezzi “senza riguardo ai fini a cui essi servono”.
Si tratterebbe di sospendere il
presupposto etico per eccellenza, almeno da Aristotele in avanti: la distinzione
tra mezzi e fini.
Sospendere il pregiudizio che riconduce la critica dei mezzi alla valutazione
dei fini significa pensare in termini di pratiche senza soggetti.
Mezzi senza fine.
– Esempio di applicazione e
universalizzazione ingenua della logica fine-mezzo e il liberalismo che da esso
discende, che risulta quindi incapace anche solo d’istricare l’ incognita
“violenza”.
Il diritto naturale è incapace di problematizzare la violenza perché esso
la concepisce come un qualcosa di naturale . Questa naturalizzazione indebita
della violenza sta alla base: della concezione giurisprudenziale della nascita
dello stato;
-Darwin teorizza che al fine è la
conservazione della vita nel contesto della selezione naturale (tradotto dalla
biologia alla filosofia del diritto: è legittima quella violenza che consente
ai detentori del potere di conservarlo).
In contrapposizione al diritto naturale, il diritto positivo (o positivismo
giuridico) considera la violenza un potere
come storicamente divenuto.
Non presuppone quindi dei fini giusti (in quanto naturali), ma valuta i mezzi
in base alla loro legalità. Come dire: ci sono fini giusti o ingiusti e ci sono
mezzi legali o illegali.
Ciò che accomuna giusnaturalismo e positivismo è rapporto mezzi/fini: fini
giusti possono essere conseguiti attraverso mezzi legittimi; mezzi legittimi
possono essere impiegati a fini giusti.
Mi permetto di segnalare che questo assunto continua a valere oggi come dogma,
come se si trattasse di una verità indiscutibile e sacra, anche presso i
cosiddetti critici del sistema sociale in cui viviamo.
Penso alla retorica dominante nel movimento antiglobalizzazione, tra i cui
esponenti di punta troviamo Toni Negri e il collettivo di Le Monde diplomatique.
Non si impegnano forse costoro a garantire la giustizia dei loro fini in quanto
perseguiti attraverso mezzi legittimi/legali, nonché a squalificare come
inefficaci e condannare come criminali tutte quelle azioni concretamente
sovversive che non rientrano nella legalità?
Ricordo inoltre che è in ultima istanza proprio Hitler edificando il Terzo Reich (o, per venire
ai nostri giorni, ad aver consentito alla Nato di legittimare l’intervento in
Kosovo agli occhi dell’opinione pubblica mondiale). Per contrasto invece si
potrebbe leggere la recente aggressione angloamericana contro l’Iraq come la
proclamazione ufficiale di uno stato di eccezione planetario.
Basterebbe chiedersi: cos’è un Lager e in un campo di prigionia ?
Come distinguere tra violenza legittima e violenza illegittima?
La legittimità di una di potere
si manifesta nella sottomissione ai suoi fini.
Quindi il criterio per distinguere tra violenza legittima e violenza
illegittima è la presenza o la mancanza di un riconoscimento storico universale
dei suoi fini : cioè di un determinato ordinamento giuridico.
I fini storicamente riconosciuti sono chiamati (fini giuridici), mentre i fini
privi di tale riconoscimento sono chiamati
(fini naturali).
In altre parole: non si tratta di presupporre fini giusti e fini ingiusti
(dove i primi sarebbero “naturali”), come fa il diritto naturale, ma di
distinguere tra fini che hanno ottenuto una sanzione di carattere storico, e
fini che non hanno ottenuto tale sanzione.
Qui non si parte più dalla presupposizione dei fini, bensì dalla
affermazione della storicità e
quindi degli stessi fini.
Determinati fini vengono sanciti come fini giuridici da un potere che è
riuscito ad imporsi, a farsi riconoscere.
Per capire meglio la differenza tra violenza che serve fini naturali e
violenza che serve fini giuridici dobbiamo riferirci a una sistema di
rapporti giuridici determinati, ad esempio quelli che troviamo in Europa attuale
.
Preoccupazione principale
dell’ordine giuridico è limitare gli individui attraverso l’istituzione; in
particolare si tratta di non ammettere fini naturali nei casi in cui questi fini
potrebbero essere perseguiti coerentemente con la violenza
(cfr. ad es. le leggi sui limiti della punizione educativa). Possiamo
formulare la seguente
Tutti i fini naturali di singole persone devono entrare in collisione con fini
giuridici se vengono perseguiti con una più o meno grande violenza .
Il diritto quindi vede come un pericolo la violenza nelle mani della singola
persona, come una minaccia di scalzare l’ordine giuridico. Si tratta
evidentemente dell’interesse del diritto alla monopolizzazione della violenza
rispetto alla persona singola.
Ma attenzione: questo interesse si spiega con l’intenzione di
salvaguardare, bensì il diritto stesso. Ciò che minaccia il diritto quindi non
sono i fini perseguiti dalla violenza, bensì la sua mera esistenza al di fuori
del diritto, i(ciò trova conferma nel fatto che spesso il “grande”
delinquente suscita l’ammirazione del popolo: proprio in virtù della violenza
di cui esso testimonia), chiarisce la funzione più propria della violenza (la
v. che pone il diritto) facendo riferimento a tre figure esemplari:
il grande delinquente;
il diritto di sciopero nel contesto
della lotta di classe;
il diritto di guerra nel contesto
dei rapporti internazionali.
– Alla violenza è permesso di
manifestarsi nel contesto dell’attuale ordinamento giuridico sotto forma di
diritto di sciopero dei lavoratori.
Il diritto
di sciopero (che apparentemente sembra non essere una forma di violenza giacché
consiste essenzialmente in un non-agire) si configura infatti come ricatto nei
confronti del datore di lavoro, quindi come “diritto di usare violenza per
imporre determinati scopi”.
Si pensi inoltre al contrasto di vedute tra stato e lavoratori a proposito dello
sciopero generale rivoluzionario.
Analizzando
il senso dello sciopero generale rivoluzionario comprendiamo quella funzione
della violenza che costituisce l’unico fondamento sicuro della sua critica.
Nello
sciopero si mostra la potenza della violenza: la violenza è capace di fondare e
di modificare rapporti giuridici.
– Per comprendere meglio in che senso la violenza è capace di fondare e
modificare rapporti giuridici si prenda in considerazione il diritto di guerra.
La
“pace”, intesa come sanzione della vittoria di uno dei belligeranti,
consiste nel riconoscere i nuovi rapporti (determinati dalla violenza bellica)
come un nuovo “diritto”. Vediamo quindi come la violenza bellica sia rivolta a fini naturali.
– Il militarismo come violenza
che conserva il diritto.
L’analisi
del militarismo (e della critica contro il militarismo che si è diffusa durante
la Grande guerra) ci consente di mettere in luce un’altra fondamentale
funzione della violenza: quella di conservare il diritto .
Tre figure
esemplari della violenza che conserva il diritto:
il servizio militare obbligatorio;
la pena di
morte;
la polizia.
Che cos’è il militarismo (formatosi grazie al servizio militare
obbligatorio)? “La coercizione alla applicazione generale della violenza come
mezzo per i fini dello stato.
Nel
militarismo la violenza non viene applicata per fini naturali, ma come mezzo in
vista di fini giuridici; qui lucidamente che chi intende criticare davvero il
militarismo deve criticare ogni potere giuridico, quindi anche il potere legale
o esecutivo.
Discorso
analogo va fatto a proposito della critica nei confronti della pena di morte:
“la sua contestazione non impugna un determinato grado di pena, non assale
determinate leggi, ma il diritto stesso nella sua origine”. Il senso della
pena di morte infatti “non è di punire l’infrazione giuridica, bensì di
statuire il nuovo diritto”.
Proprio
nell’esercizio del potere di vita e di morte si può avvertire qualcosa di
guasto nel diritto”.
Ciò che caratterizza la violenza , cioè
il potere che minaccia.
Ma la
minaccia in questione non va intesa
come mera intimidazione, bensì come destino.
A proposito del potere che conserva il diritto, cioè – direi – del potere
in quanto minaccia (destino) rimane insuperata .
A proposito della questione del destino è opportuno tenere ben presente il
saggio su Destino e carattere, dove si legge: “Rapporto all’innocenza non si
trova quindi nel destino.
Ma è
proprio la felicità che svincola il felice dall’ingranaggio dei destini e
dalla rete del proprio.
Non per
nulla Hölderlin chiama “senza destino” gli dei beati.
Felicità
e beatitudine conducono quindi, al pari dell’innocenza, fuori della sfera del
destino”.
Ma la
sfera del destino non è altro che quella del diritto: “Le leggi del destino,
infelicità e colpa, sono poste dal diritto a criteri della persona.
Per un errore, in quanto è stato confuso
col regno della giustizia, l’ordine del diritto, che è solo un residuo dello
stadio demonico di esistenza degli uomini, in cui statuti giuridici non
regolarono solo le loro relazioni, ma anche il loro rapporto con gli dei, si è
conservato oltre l’epoca che ha inaugurato la vittoria sui demoni”.
Tale sensibilità è propria di
colui che si sa infinitamente lontano dalla sfera del destino, di colui che si
impegna a prendere congedo facendo segno verso una redenzione dal destino che
nelle tesi sul concetto di storia verrà approfondita in senso messianico.
La polizia.
La
polizia, nello stato moderno, presenta una “confusione spettrale tra violenza
che pone e violenza che conserva il diritto.
In essa vi
è qualcosa di ignominioso, giacché “in essa è tolta la separazione tra
violenza che pone e violenza che conserva il diritto”.
La polizia svolge in qualche modo la funzione di supplemento non localizzabile
dello stato (di qui il suo carattere spettrale): un’istituzione dello stato
che non è né dentro né fuori l’ordine giuridico.
La polizia
come figura spettrale dell’eccezione sovrana: il fantasma del potere sovrano.
Intendiamoci:
il carattere spettrale della polizia non sta a significare ovviamente che non
esista un corpo di polizia dotato di una sua solida e sempre più efficace
materialità. Spettrale e inafferrabile è la funzione svolta dalla polizia
nell’ordine giuridico.
La polizia
apre una zona di indecidibilità tra violenza che pone e violenza che conserva
il diritto, mettendo in crisi questa distinzione fondamentale (smascherando
l’infondatezza di questo preteso fondamento: l’ordine giuridico è guasto
anche e soprattutto perché corroso nel suo intimo dalla sua stessa rovina).
Il potere della polizia apre zone di sospensione legale del diritto (lo stato di
polizia è stato di eccezione). In democrazia, la polizia testimonia della
“massima degenerazione della violenza”.
Non possiamo non pensare qui ai campi di
concentramento come piena realizzazione dello stato di polizia.
Facendo riferimento alla logica immunitaria analizzata da Roberto Esposito,
possiamo dire che la polizia è violenza introiettata dal sistema giuridico per
difendere se stesso dalla proliferazione contagiosa di quel virus che è la
violenza.
Abbiamo ormai acquisito la
fondamentale distinzione tra violenza che pone e violenza che conserva il
diritto, e abbiamo compreso come affrontare adeguatamente il tema della violenza
significhi addentrarsi nella problematica del diritto.
Ci chiediamo ora: per comporre interessi umani in contrasto non vi sono altri
mezzi che violenti?
Ciascuna delle due parti ha il
diritto di impugnare la violenza contro l’altra nel caso in cui questa non si
attenga al contratto (quindi l’esito può essere violento);
- inoltre il potere che garantisce il contratto ha a sua volta una origine
violenta.
Cade qui il cenno al “triste spettacolo” offerto dai parlamenti europei nel
1919 spettacolo che avrebbe spianato la strada ai fascismi.
“Se si viene meno alla
consapevolezza della presenza latente della violenza in un istituto giuridico,
esso decade” (e i parlamenti europei in effetti avevano perduto coscienza delle
forze rivoluzionarie alle quali dovevano la loro esistenza).
Si pensi
alla Costituzione italiana: l’attuale ondata revisionistica vorrebbe
obliterare la memoria della guerra civile che fu la levatrice di quella
costituzione.
Inconsapevolmente,
i politicanti oggi al governo preparano il terreno ad uno smantellamento della
Costituzione proprio impegnandosi a cancellare la coscienza storica delle forze
rivoluzionarie da cui quella Costituzione è scaturita.
Dunque escludiamo il parlamentarismo dalla trattazione di mezzi non violenti di
intesa politica.
È possibile in generale un regolamento non violento dei conflitti?
Certo, è
la cultura del cuore che fornisce agli uomini mezzi puri, non violenti, per
accordarsi.
Tre figure esemplari di mezzi puri non violenti:
la conversazione (quindi la lingua
in generale);
lo sciopero generale proletario;
l’attività
dei diplomatici.
Come intendere questi mezzi puri?
Prima
indicazione: non sono mai mezzi di soluzioni immediate, ma sempre di soluzioni
mediate (che passano attraverso l’intermediario delle cose, il loro ambito è
la tecnica in senso ampio, in special modo la
conversazione.
Esiste quindi una sfera totalmente
inaccessibile alla violenza?
La sua apparente banalità o
ingenuità, quasi fosse un’osservazione da “anima bella”.
E invece
si tratta di una notazione tutt’altro che triviale.
Provocatoriamente
potremmo interpretarla così: la redenzione dalla violenza destinale del diritto
è già qui, è già da sempre disponibile, basterebbe solo un po’ di
attenzione per rendersene conto.
Da notare infine che il cenno alle cose può venire letto come
un’anticipazione della genealogia dei conflitti nella quale tutto ha origine
dalla convergenza mimetica di due o più
desideri su un medesimo oggetto.
Potremmo
dire: là dove è l’origine del conflitto, è dato reperire anche “ciò che
salva”, ovvero una possibile via d’uscita non sacrificale dal conflitto e
dalla propagazione contagiosa della violenza.
(Nel riferimento più concreto dei conflitti umani a beni oggettivi si
dischiude la sfera dei mezzi puri)”.
Anche nel contesto delle lotte di classe lo sciopero può valere come un mezzo
puro, se inteso nel senso dello sciopero generale proletario (che contrappone
allo sciopero generale politico, come ad una “concezione profonda, morale e schiettamente rivoluzionaria”.
Si presti
attenzione in particolare quella in cui leggiamo: “la rivoluzione con lo
sciopero generale appare come una pura e semplice rivolta, e non c’è più
posto per i sociologi, per gli amatori di riforme sociali, o per gli
intellettuali che hanno scelto la professione di pensare per il proletariato”.
Qualcuno, leggendo queste parole di fuori del contesto, potrebbe vedere agitarsi
in esse lo spettro dell’anarchismo infantile, se non fosse che manifestando
inequivocabilmente non solo di condividerle, ma di assegnare ad esse
un’importanza decisiva per disporsi a pensare quella “politica dei mezzi
puri” a cui aveva accennato poco sopra.
Va meditato attentamente inoltre un altro passo di questo capoverso della
Critica della violenza: “Anche se si potrebbe dire a ragione che l’economia
attuale nel suo complesso somiglia assai meno a una macchina che si ferma se il
fuochista l’abbandona che ad una belva che si scatena appena il domatore le ha
girato le spalle, resta che si può giudicare, della violenza di un’azione,
altrettanto poco dai suoi effetti che dai suoi fini, ma solo dalla legge dei
suoi mezzi”.
Pare diffusa la tendenza a voler quasi espungere dal pensiero come se si
trattasse di una infatuazione giovanile poco consona alla profondità e
all’originalità .
Contro gli
spesso maldestri tentativi di allontanare da istanze genuinamente anarchiche,
basterebbe citare un passaggio delle tesi sul concetto di storia della
socialdemocrazia. Essa si compiacque di assegnare alla classe operaia il ruolo
di redentrice delle generazioni future.
E recise
così il nerbo della sua forza migliore.
La classe
disapprese, a questa scuola, tanto l’odio quanto la volontà di sacrificio.
Entrambi
infatti si alimentano all’immagine degli antenati asserviti, non all’ideale
dei
discendenti liberati”.
Il
compito più urgente è approdare ad un “riscatto dalla schiavitù di tutte le
passate condizioni storiche di vita”, di
vera e propria redenzione.
Redenzione
da che cosa?
quale
violenza può redimerci (liberarci) dal cerchio magico del potere, dal bando
sovrano, dall’ordine giuridico in quanto destino, dalla violenza mitica per
consegnarci finalmente alla nostra innocenza di creature, alla nostra
beatitudine?
Per cominciare ritorniamo al dogma fondamentale comune a diritto naturale e
diritto positivo (fini giusti possono venire conseguiti attraverso mezzi
legittimi, mezzi legittimi possono venire applicati a fini giusti).
Decisiva
nei confronti della presupposizione dogmatica della logica fini-mezzi, che ne è
del dogma in questione se ogni tipo di violenza destinale (cioè che pone o che
conserva il diritto) si trovasse in un contrasto inconciliabile con fini giusti?
E se fosse
inoltre possibile individuare “una violenza di altro genere”, che non fosse
semplicemente mezzo (né legittimo né illegittimo) rispetto ai fini giusti, ma
si trovasse con essi in tutt’altro rapporto?
Una
violenza siffatta sarebbe, analogamente alla collera nel caso dell’esperienza
quotidiana dell’uomo, non già mezzo ma manifestazione.
Le più
significative manifestazioni di questa violenza si trovano nel mito.
Una
violenza sciolta dalla presupposizione reciproca tra mezzi e fini sarebbe fine a
se stessa (come la collera): non più mezzo in vista di un fine, ma
semplicemente manifestazione
– La violenza mitica nella sua
forma originaria è manifestazione degli dei.
Valga come esempio la saga di Niobe. Come interpretare la violenza terribile di
Apollo e Artemide (i quali puniscono Niobe, figlia di Tantalo, sorella di Pelope,
sposa di Anfione, e madre di sette figli e sette figlie, per essersi proclamata
superiore a Latona, madre solo di due figli, Apollo e Artemide appunto)? Non si
tratta solo di una Strafe (punizione): “la loro violenza istituisce piuttosto
un diritto che non punisca per l’infrazione di un diritto esistente (infatti Niobe non ha violato il
diritto, ma con la sua tracotanza ha sfidato il destino).
Come interpretare la violenza mitica?
Azzardiamo
una prima ipotesi: la violenza mitica è evento originario del diritto, evento
che in qualche modo precede (e forse istituisce) la stessa distinzione tra
violenza che pone e violenza che conserva il diritto.
Se la
violenza mitica è evento del diritto, la violenza divina invece è redenzione
dal bando sovrano, è violenza che depone il diritto.
Da un lato
con la nozione di violenza mitica, l’origine nascosta della dialettica (umana
troppo umana) tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto;
dall’altro con la nozione di violenza divina guardiamo e al di là del
diritto.
Violenza
mitica e violenza divina: ovvero l’al di qua (preistorico) e l’al di là
(post-storico) dell’ordine destinale del diritto.
La violenza mitica è essenzialmente creazione di diritto, ma non è altro che
creazione di potere, cioè un atto di immediata manifestazione di violenza.
La fissazione dei confini: chiarisco meglio in che cosa consiste : niente meno
che al diritto pubblico, e in particolare archetipo della violenza creatrice di
diritto, cioè la fissazione di confini.
Tale
fenomeno mostra come la violenza (bellica) che pone il diritto abbia la funzione
essenziale di garantire il potere .
Che cosa
accade infatti con la fissazione dei confini?
L’avversario
non viene semplicemente annientato, ma gli vengono riconosciuti dei diritti, e
precisamente uguali diritti!
Potenza
vincitrice e potenza sconfitta si impegnano (con un contratto) a non superare
(varcare) la medesima linea.
Che cosa c’è di demonico in tutto ciò?
Forse si
tratta di questo: il diritto non sia altro che sanzione di un rapporto di forze
determinato storicamente.
La
sanzione giuridica vincola ugualmente vincitore e vinto proprio come la legge
vieta ugualmente a poveri e a ricchi di pernottare sotto i ponti, e in questo
modo garantisce il potere.
Notiamo
per inciso che su questa “verità metafisica”, quello che riguarda la
questione delle leggi non scritte (e la lotta per il diritto scritto), giacché
almeno nelle epoche primitive la definizione dei confini si basava su leggi non
scritte.
L’uomo può superarli ?, senza saperlo e incorrere così nel castigo?
Se la trasgressione di leggi scritte viene sanzionata pena; la trasgressione di
leggi non scritte castigo è nel senso di espiazione, riconciliazione,
riparazione qui religione e diritto entrano in una zona d’indisciplinatezza).
Qui la
violenza immanente al diritto (e il legame tra diritto e sfera del destino) si
mostra in tutta la sua crudeltà.
Ritroviamo questa violenza mitica nel principio moderno secondo il quale
“l’ignoranza della legge non protegge dalla pena”.
Una sfera più pura, la manifestazione mitica della violenza immediata si mostra
del tutto identica al potere giuridico, e ci porta dal presentimento della sua
problematicità alla certezza della corruttibilità della sua funzione storica,
che abbiamo quindi il compito di annientare.
In gioco dunque è niente meno che l’annientamento della funzione storica
della del potere giuridico in quanto basato sulla violenza mitica.
Il compito della distruzione della funzione storica del potere giuridico ci
costringe a riproporre la questione di una violenza pura immediata, che possa
arrestare il corso della mitica (significa contenere, arrestare, fermare).
la contrapposizione alla violenza mitica una l’enigmatica violenza divina.
La violenza divina:
- annienta il diritto
- annienta i confini
- assolve dal castigo
- è fulminea
- è letale senza sangue
Esempio di violenza divina è il giudizio di Dio sulla tribù di Qorah (esodo)
Core, Datan e Abiram, con 250 seguaci, si ribellano contro Mosé e
Aronne, e perciò vengono inghiottiti dalla terra.
La dissoluzione della violenza giuridica risale
quindi, come non si può svolgere qui più diffusamente, alla colpevolezza indebitamento della nuda vita naturale,
che affida il vivente, innocente e infelice, al castigo, che “espia” la sua
colpa e purga anche il colpevole, non però da una colpa, ma dal diritto.
Poiché
con la nuda vita cessa il dominio del diritto sul vivente
La violenza divina si trova anche
nella vita odierna sotto forma di violenza educativa.
Perché il giudaismo insegna che in
casi straordinari (ad es. nella legittima difesa) si può prescindere dal
comandamento “non uccidere”.
Quale
significato dare a queste parole?
Mi pare
che si voglia ammettere (come forma di violenza divina) l’uccisione di quei
privilegiati che, volendo conservare la violenza giuridica per tutelare il loro
potere, rendono impossibile una vita beata “uccisione rivoluzionaria degli
oppressori”?.
Pensare una violenza divina che finalmente deponga il diritto e annienti il
potere giuridico significa pensare una giustizia al di là del diritto.
La violenza è la “verità” del diritto: il diritto non è solo un
dispositivo che funziona in base alla logica dell’eccezione ma è al tempo
stesso la propria ideologia, la propria autogiustificazione.
La
filosofia del diritto moderna legittima l’imposizione statale della legge
attraverso una grandiosa mistificazione (e falsificazione di carattere mitico):
e che è stata contestata radicalmente, in nome di una prospettiva ben diversa
dalla reazione nobiliare, tra fine ‘600 e inizio ‘700.
Si tratta di liberare l’agire politico affermando una politica al di là del
diritto.
L’ordine giuridico si autosospende nello stato di eccezione: se vogliamo
liberare la politica dal diritto (cioè liberare la prassi come “mezzo puro”
dalla presupposizione dogmatica del rapporto fine/mezzo si tratta di rendere
effettivo lo stato di eccezione. I caratteri dello stato di eccezione come
esclusione inclusiva, cattura del fuori, come forma pura e originaria della
vigenza della legge, a partire dalla quale soltanto essa può definire
l’ambito normale della sua applicazione, Il tempo che resta: assoluta
indeterminazione del dentro e del fuori: non vi è un fuori della legge; è
impossibile distinguere tra osservanza e trasgressione della legge (durante il
coprifuoco anche passeggiare per strada è trasgressione); la legge è
assolutamente informulabile (perché “vuota”).
Come rendere effettivo lo stato di eccezione?
Operativamente
(praticamente) è urgente rifiutarsi di rivendicare diritti e provocare lo stato
di diritto a gettare la maschera e a mostrarsi per quello che effettivamente è:
monopolio della violenza legittima e lo stato di diritto si smaschera nello
stato di polizia.
Va inoltre messo in luce il nesso tra diritto e temporalità lineare, ovvero
fiducia nella storia come progresso.
I
socialdemocratici (i progressisti) da sempre perorano la causa dei diritti dei
lavoratori, dei precari, in nome di una interruzione del tempo storico che trova
nella rivolta, nella insurrezione la propria effettuazione pratica. “Non c’è
nulla che abbia corrotto i lavoratori quanto
la persuasione di nuotare con la corrente.
Per loro
lo sviluppo tecnico era il favore della corrente con cui pensavano di
nuotare”.
È interessante notare la profonda affinità tra questa critica e la critica al
marxismo proposta sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale.
Se da più
parti è stato fatto notare come Marx, nonostante le sue critiche, non potesse
nascondere una certa ammirazione per l’operato della borghesia, da parte loro
i due emissari [Hardt e Negri] mostrano tutto il loro sfrenato entusiasmo per il
mondo nato dal trionfo planetario del dominio del capitale, che spacciano per il
trionfo planetario della forza dei sudditi”.
La polizia questa compenetrazione indecidibile tra violenza che pone e violenza
che conserva il diritto si configura come la verità della politica della
politica basata sulla logica del potere sovrano, sia all’interno degli stati
nazionali, sia nei rapporti internazionali.
Se la
politica si riduce integralmente a polizia, sicurezza e terrore, stato e
terrorismo finiscono col costituire un unico sistema letale, nel quale ciascuno
giustifica e legittima le azioni dell’altro e nel quale non è nemmeno più
possibile distinguere chiaramente i due avversari. E questo è precisamente lo
stato di eccezione in cui viviamo, che è anche e nella stessa misura una guerra
civile mondiale”. La “altalena dialettica tra le forme della violenza che
pone e che conserva il diritto” si
configura oggi, in un contesto dove le intuizioni di hanno trovato triste
inventario, come oscillazione tra terrorismo di stato (sotto la specie
giuridica, o meglio antigiuridica, dello stato di polizia e delle operazioni di
polizia internazionale), inteso come violenza che conserva il diritto
sospendendolo, e terrorismo fondamentalista, inteso come violenza che pretende
di porre il diritto.
Siamo
presi in una morsa che rischia di stritolarci, giacché in questa morsa vengono
a ridursi ulteriormente i già esigui margini di una azione politica che, se non
si rassegna a canali più o meno istituzionalizzati (partiti e sindacati) o
istituzionalizzabili , associazioni varie, viene immancabilmente bollata come
“violenta” e quindi “terrorista”.
Va posta quindi con urgenza la questione della violenza.
Vogliamo
riempirla del significato messianico della violenza divina?
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