La costituzione di uno stato non si difende con dei cani da guardia: ma attraverso l'affinità delle coscienze di tutti i cittadini   Non con il ricatto si stabilisce la democrazia ma difendendo la libertà  e la Costituzione

 

 

USO DELLA FORZA diritto alla violenza

dottrina di Armaghedon

 

Preoccupazione principale dell’ordine giuridico è limitare  ai fini naturali nei casi in cui questi fini potrebbero essere perseguiti  attraverso  l’uso della violenza liberamente dal cittadino.  quindi l'ordine giuridico vede come un pericolo la violenza nelle mani della singola persona, e una minaccia di scalzare lo stesso  ordine.

Si tratta evidentemente dell’interesse del diritto alla monopolizzazione della violenza rispetto alla persona singola.

Ma attenzione: questo interesse si spiega con l’intenzione di salvaguardare il diritto stesso.                                                Muro Contro Muro

Ciò che minaccia il diritto quindi non sono i fini perseguiti dalla violenza, bensì la sua mera esistenza al di fuori del diritto,  ciò trova conferma nel fatto che spesso il “grande” delinquente suscita l’ammirazione del popolo: proprio in virtù della violenza di cui esso testimonia.

La funzione più propria della violenza ( che pone il diritto) facendo riferimento a tre figure esemplari: “ il grande delinquente”;  il diritto di sciopero nel contesto della lotta di classe;  il diritto di guerra nel contesto dei rapporti internazionali.

La violenza tra diritto e giustizia.
Per esprimermi in una formula molto sintetica: non sono mai riuscito a pensare altrimenti che in conformità con la dottrina di Armaghedon.

L’esperienza mi insegna che ciò che logora l’animo del l’uomo lavoratore è l’odierna profondità borghese, e capitalista.

Il nesso irriducibile che unisce violenza e diritto è da ricercare e da superare; coloro che  subiscono  da un solo lato senza potere reclamare violenza, e che hanno come  unica chance la  ribellione .
Che cos’è la violenza? Se analizziamo, “violenza” e “violento” derivano dal lat. violentum, e quindi da violare, che rinvia a vis, ossia forza. Si potrebbe dire quindi che la violenza è un certo uso della forza, o meglio un abuso della forza da parte di un soggetto (individuale o sovraindividuale). È possibile definire la violenza? Possiamo assegnarla ad un genere prossimo e indicarne la differenza specifica. Potremmo dire: il genere è la vis, cioè la forza. La differenza specifica in che cosa consiste? Quando una forza è violenta?

La violenza non sopporta spiegazioni proprio perché rifiuta l’ordine logico, la gerarchia tra generi e specie.

La violenza – se di violenza possiamo parlare – è degenere, inimmaginabile e inassimilabile, resiste all’immagine e alla somiglianza.

Se la violenza è un certo uso della forza, chi decide dell’uso e dell’abuso della forza? Chi dispone della forza? Chi può esercitare la forza, usandola o abusandone a seconda delle circostanze e dei contesti?

Può esercitare la forza chi è legittimato a farlo?

Chi o che cosa può legittimare un soggetto all’uso legittimo della forza? Il diritto.

Dunque il diritto non è altro che un mezzo di legittimazione dell’esercizio della forza da parte del potere costituito.
 
- l’individuazione di una forma di violenza (la violenza divina) che permetterebbe di uscire finalmente dalla dialettica tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto.

La critica della violenza mette in questione i rapporti tra violenza da un lato, diritto e giustizia dall’altro.

Dunque sia il diritto sia la giustizia hanno in qualche modo a che fare con la violenza.
 

Il rapporto fondamentale che sta alla base dell’ordinamento giuridico, dunque è il rapporto fine-mezzo. Dal punto di vista giuridico (cioè in base alla logica fine-mezzo) la violenza non può che essere mezzo. Se è così, disponiamo di un criterio per la critica della violenza: il criterio è dato dai fini. Possiamo cioè discriminare tra violenza come mezzo per fini giusti e violenza come mezzo per fini ingiusti.

Ma chi stabilisce quali fini sono giusti e quali ingiusti?

Non possiamo sfuggire al circolo: è di nuovo l’ordine giuridico che stabilisce che cosa è giusto e che cosa è ingiusto.

Ma il criterio fornito dal diritto risulta inadeguato: esso non ci dice nulla sulla violenza, giacché non fa che ribadire l’autoreferenzialità del sistema giuridico (l’ordine giuridico stabilisce in quali casi l’applicazione della violenza è giusta o ingiusta).

Ma a noi non interessa valutare casi di applicazione della violenza come mezzo.

 

A noi interessa,  una critica immanente della violenza: il che implicherebbe una tematizzazione della sfera dei mezzi “senza riguardo ai fini a cui essi servono”.
 Si tratterebbe di
sospendere il presupposto etico per eccellenza, almeno da Aristotele in avanti: la distinzione tra mezzi e fini.

Sospendere il pregiudizio che riconduce la critica dei mezzi alla valutazione dei fini significa pensare in termini di pratiche senza soggetti.

Mezzi senza fine.

 – Esempio di applicazione e universalizzazione ingenua della logica fine-mezzo e il liberalismo che da esso discende, che risulta quindi incapace anche solo d’istricare l’ incognita “violenza”.

Il diritto naturale è incapace di problematizzare la violenza perché esso la concepisce come un qualcosa di naturale . Questa naturalizzazione indebita della violenza sta alla base: della concezione giurisprudenziale della nascita dello stato;
 
-Darwin  teorizza che al fine è la conservazione della vita nel contesto della selezione naturale (tradotto dalla biologia alla filosofia del diritto: è legittima quella violenza che consente ai detentori del potere di conservarlo).

In contrapposizione al diritto naturale, il diritto positivo (o positivismo giuridico) considera la violenza un  potere come storicamente divenuto.

Non presuppone quindi dei fini giusti (in quanto naturali), ma valuta i mezzi in base alla loro legalità. Come dire: ci sono fini giusti o ingiusti e ci sono mezzi legali o illegali.

Ciò che accomuna giusnaturalismo e positivismo è rapporto mezzi/fini: fini giusti possono essere conseguiti attraverso mezzi legittimi; mezzi legittimi possono essere impiegati a fini giusti.

 



Mi permetto di segnalare che questo assunto continua a valere oggi come dogma, come se si trattasse di una verità indiscutibile e sacra, anche presso i cosiddetti critici del sistema sociale in cui viviamo.

Penso alla retorica dominante nel movimento antiglobalizzazione, tra i cui esponenti di punta troviamo Toni Negri e il collettivo di Le Monde diplomatique. Non si impegnano forse costoro a garantire la giustizia dei loro fini in quanto perseguiti attraverso mezzi legittimi/legali, nonché a squalificare come inefficaci e condannare come criminali tutte quelle azioni concretamente sovversive che non rientrano nella legalità?

Ricordo inoltre che è in ultima istanza proprio Hitler  edificando il Terzo Reich (o, per venire ai nostri giorni, ad aver consentito alla Nato di legittimare l’intervento in Kosovo agli occhi dell’opinione pubblica mondiale). Per contrasto invece si potrebbe leggere la recente aggressione angloamericana contro l’Iraq come la proclamazione ufficiale di uno stato di eccezione planetario.

 Basterebbe chiedersi: cos’è  un Lager e in un campo di prigionia ? 

Come distinguere tra violenza legittima e violenza illegittima?

La legittimità di una  di potere si manifesta nella sottomissione ai suoi fini.

Quindi il criterio per distinguere tra violenza legittima e violenza illegittima è la presenza o la mancanza di un riconoscimento storico universale dei suoi fini : cioè di un determinato ordinamento giuridico.

I fini storicamente riconosciuti sono chiamati (fini giuridici), mentre i fini privi di tale riconoscimento sono chiamati  (fini naturali).

In altre parole: non si tratta di presupporre fini giusti e fini ingiusti (dove i primi sarebbero “naturali”), come fa il diritto naturale, ma di distinguere tra fini che hanno ottenuto una sanzione di carattere storico, e fini che non hanno ottenuto tale sanzione.

Qui non si parte più dalla presupposizione dei fini, bensì dalla affermazione della storicità  e quindi degli stessi fini.

Determinati fini vengono sanciti come fini giuridici da un potere che è riuscito ad imporsi, a farsi riconoscere.

Per capire meglio la differenza tra violenza che serve fini naturali e violenza che serve fini giuridici dobbiamo riferirci a una sistema di rapporti giuridici determinati, ad esempio quelli che troviamo in Europa attuale .

 Preoccupazione principale dell’ordine giuridico è limitare gli individui attraverso l’istituzione; in particolare si tratta di non ammettere fini naturali nei casi in cui questi fini potrebbero essere perseguiti coerentemente con la violenza

(cfr. ad es. le leggi sui limiti della punizione educativa). Possiamo formulare la seguente

Tutti i fini naturali di singole persone devono entrare in collisione con fini giuridici se vengono perseguiti con una più o meno grande violenza .
Il diritto quindi vede come un pericolo la violenza nelle mani della singola persona, come una minaccia di scalzare l’ordine giuridico. Si tratta evidentemente dell’interesse del diritto alla monopolizzazione della violenza rispetto alla persona singola.

Ma attenzione: questo interesse si spiega con l’intenzione di salvaguardare, bensì il diritto stesso. Ciò che minaccia il diritto quindi non sono i fini perseguiti dalla violenza, bensì la sua mera esistenza al di fuori del diritto, i(ciò trova conferma nel fatto che spesso il “grande” delinquente suscita l’ammirazione del popolo: proprio in virtù della violenza di cui esso testimonia), chiarisce la funzione più propria della violenza (la v. che pone il diritto) facendo riferimento a tre figure esemplari:

  il grande delinquente;

  il diritto di sciopero nel contesto della lotta di classe;
  il diritto di guerra nel contesto dei rapporti internazionali.

 – Alla violenza è permesso di manifestarsi nel contesto dell’attuale ordinamento giuridico sotto forma di diritto di sciopero dei lavoratori.

Il diritto di sciopero (che apparentemente sembra non essere una forma di violenza giacché consiste essenzialmente in un non-agire) si configura infatti come ricatto nei confronti del datore di lavoro, quindi come “diritto di usare violenza per imporre determinati scopi”.
Si pensi inoltre al contrasto di vedute tra stato e lavoratori a proposito dello sciopero generale rivoluzionario.

Analizzando il senso dello sciopero generale rivoluzionario comprendiamo quella funzione della violenza che costituisce l’unico fondamento sicuro della sua critica.

Nello sciopero si mostra la potenza della violenza: la violenza è capace di fondare e di modificare rapporti giuridici.

– Per comprendere meglio in che senso la violenza è capace di fondare e modificare rapporti giuridici si prenda in considerazione il diritto di guerra.

La “pace”, intesa come sanzione della vittoria di uno dei belligeranti, consiste nel riconoscere i nuovi rapporti (determinati dalla violenza bellica) come un nuovo “diritto”. Vediamo quindi come la violenza bellica sia  rivolta a fini naturali.

 – Il militarismo come violenza che conserva il diritto.

L’analisi del militarismo (e della critica contro il militarismo che si è diffusa durante la Grande guerra) ci consente di mettere in luce un’altra fondamentale funzione della violenza: quella di conservare il diritto .

Tre figure esemplari della violenza che conserva il diritto:

il servizio militare obbligatorio;
 

la pena di morte;

 la polizia.

Che cos’è il militarismo (formatosi grazie al servizio militare obbligatorio)? “La coercizione alla applicazione generale della violenza come mezzo per i fini dello stato.

Nel militarismo la violenza non viene applicata per fini naturali, ma come mezzo in vista di fini giuridici; qui lucidamente che chi intende criticare davvero il militarismo deve criticare ogni potere giuridico, quindi anche il potere legale o esecutivo.

Discorso analogo va fatto a proposito della critica nei confronti della pena di morte: “la sua contestazione non impugna un determinato grado di pena, non assale determinate leggi, ma il diritto stesso nella sua origine”. Il senso della pena di morte infatti “non è di punire l’infrazione giuridica, bensì di statuire il nuovo diritto”.

Proprio nell’esercizio del potere di vita e di morte si può avvertire qualcosa di guasto nel diritto”.
Ciò che caratterizza la violenza , cioè il potere che minaccia.

Ma la minaccia  in questione non va intesa come mera intimidazione, bensì come destino.
A proposito del potere che conserva il diritto, cioè – direi – del potere in quanto minaccia (destino) rimane insuperata .
A proposito della questione del destino è opportuno tenere ben presente il saggio su Destino e carattere, dove si legge: “Rapporto all’innocenza non si trova quindi nel destino.

Ma è proprio la felicità che svincola il felice dall’ingranaggio dei destini e dalla rete del proprio.

Non per nulla Hölderlin chiama “senza destino” gli dei beati.

Felicità e beatitudine conducono quindi, al pari dell’innocenza, fuori della sfera del destino”.

Ma la sfera del destino non è altro che quella del diritto: “Le leggi del destino, infelicità e colpa, sono poste dal diritto a criteri della persona.

 Per un errore, in quanto è stato confuso col regno della giustizia, l’ordine del diritto, che è solo un residuo dello stadio demonico di esistenza degli uomini, in cui statuti giuridici non regolarono solo le loro relazioni, ma anche il loro rapporto con gli dei, si è conservato oltre l’epoca che ha inaugurato la vittoria sui demoni”.
 Tale sensibilità è propria di colui che si sa infinitamente lontano dalla sfera del destino, di colui che si impegna a prendere congedo facendo segno verso una redenzione dal destino che nelle tesi sul concetto di storia verrà approfondita in senso messianico.

 La polizia.

La polizia, nello stato moderno, presenta una “confusione spettrale tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto.

In essa vi è qualcosa di ignominioso, giacché “in essa è tolta la separazione tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto”.
La polizia svolge in qualche modo la funzione di supplemento non localizzabile dello stato (di qui il suo carattere spettrale): un’istituzione dello stato che non è né dentro né fuori l’ordine giuridico.

La polizia come figura spettrale dell’eccezione sovrana: il fantasma del potere sovrano.

Intendiamoci: il carattere spettrale della polizia non sta a significare ovviamente che non esista un corpo di polizia dotato di una sua solida e sempre più efficace materialità. Spettrale e inafferrabile è la funzione svolta dalla polizia nell’ordine giuridico.

La polizia apre una zona di indecidibilità tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto, mettendo in crisi questa distinzione fondamentale (smascherando l’infondatezza di questo preteso fondamento: l’ordine giuridico è guasto anche e soprattutto perché corroso nel suo intimo dalla sua stessa rovina).

Il potere della polizia apre zone di sospensione legale del diritto (lo stato di polizia è stato di eccezione). In democrazia, la polizia testimonia della “massima degenerazione della violenza”.

 

 Non possiamo non pensare qui ai campi di concentramento come piena realizzazione dello stato di polizia.

Facendo riferimento alla logica immunitaria analizzata da Roberto Esposito, possiamo dire che la polizia è violenza introiettata dal sistema giuridico per difendere se stesso dalla proliferazione contagiosa di quel virus che è la violenza.

 Abbiamo ormai acquisito la fondamentale distinzione tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto, e abbiamo compreso come affrontare adeguatamente il tema della violenza significhi addentrarsi nella problematica del diritto.

Ci chiediamo ora: per comporre interessi umani in contrasto non vi sono altri mezzi che violenti?

 Ciascuna delle due parti ha il diritto di impugnare la violenza contro l’altra nel caso in cui questa non si attenga al contratto (quindi l’esito può essere violento);

- inoltre il potere che garantisce il contratto ha a sua volta una origine violenta.

Cade qui il cenno al “triste spettacolo” offerto dai parlamenti europei nel 1919 spettacolo che avrebbe spianato la strada ai fascismi.

 “Se si viene meno alla consapevolezza della presenza latente della violenza in un istituto giuridico, esso decade” (e i parlamenti europei in effetti avevano perduto coscienza delle forze rivoluzionarie alle quali dovevano la loro esistenza).

Si pensi alla Costituzione italiana: l’attuale ondata revisionistica vorrebbe obliterare la memoria della guerra civile che fu la levatrice di quella costituzione.

Inconsapevolmente, i politicanti oggi al governo preparano il terreno ad uno smantellamento della Costituzione proprio impegnandosi a cancellare la coscienza storica delle forze rivoluzionarie da cui quella Costituzione è scaturita.

Dunque escludiamo il parlamentarismo dalla trattazione di mezzi non violenti di intesa politica.

È possibile in generale un regolamento non violento dei conflitti?

Certo, è la cultura del cuore che fornisce agli uomini mezzi puri, non violenti, per accordarsi.
Tre figure esemplari di mezzi puri non violenti:

 la conversazione (quindi la lingua in generale);
lo sciopero generale proletario;

l’attività dei diplomatici.

Come intendere questi mezzi puri?

Prima indicazione: non sono mai mezzi di soluzioni immediate, ma sempre di soluzioni mediate (che passano attraverso l’intermediario delle cose, il loro ambito è la tecnica in senso ampio, in special modo la  conversazione.

 Esiste quindi una sfera totalmente inaccessibile alla violenza?

La  sua apparente banalità o ingenuità, quasi fosse un’osservazione da “anima bella”.

E invece si tratta di una notazione tutt’altro che triviale.

Provocatoriamente potremmo interpretarla così: la redenzione dalla violenza destinale del diritto è già qui, è già da sempre disponibile, basterebbe solo un po’ di attenzione per rendersene conto.

Da notare infine che il cenno alle cose può venire letto come un’anticipazione della genealogia dei conflitti nella quale tutto ha origine dalla convergenza mimetica di due o più
desideri su un medesimo oggetto.

Potremmo dire: là dove è l’origine del conflitto, è dato reperire anche “ciò che salva”, ovvero una possibile via d’uscita non sacrificale dal conflitto e dalla propagazione contagiosa della violenza.  (Nel riferimento più concreto dei conflitti umani a beni oggettivi si dischiude la sfera dei mezzi puri)”.
Anche nel contesto delle lotte di classe lo sciopero può valere come un mezzo puro, se inteso nel senso dello sciopero generale proletario (che contrappone allo sciopero generale politico, come ad una “concezione profonda, morale  e schiettamente rivoluzionaria”.

Si presti attenzione in particolare quella in cui leggiamo: “la rivoluzione con lo sciopero generale appare come una pura e semplice rivolta, e non c’è più posto per i sociologi, per gli amatori di riforme sociali, o per gli intellettuali che hanno scelto la professione di pensare per il proletariato”.
Qualcuno, leggendo queste parole di fuori del contesto, potrebbe vedere agitarsi in esse lo spettro dell’anarchismo infantile, se non fosse che manifestando inequivocabilmente non solo di condividerle, ma di assegnare ad esse un’importanza decisiva per disporsi a pensare quella “politica dei mezzi puri” a cui aveva accennato poco sopra.
Va meditato attentamente inoltre un altro passo di questo capoverso della Critica della violenza: “Anche se si potrebbe dire a ragione che l’economia attuale nel suo complesso somiglia assai meno a una macchina che si ferma se il fuochista l’abbandona che ad una belva che si scatena appena il domatore le ha girato le spalle, resta che si può giudicare, della violenza di un’azione, altrettanto poco dai suoi effetti che dai suoi fini, ma solo dalla legge dei suoi mezzi”.

Pare diffusa la tendenza a voler quasi espungere dal pensiero come se si trattasse di una infatuazione giovanile poco consona alla profondità e all’originalità .

Contro gli spesso maldestri tentativi di allontanare da istanze genuinamente anarchiche, basterebbe citare un passaggio delle tesi sul concetto di storia della socialdemocrazia. Essa si compiacque di assegnare alla classe operaia il ruolo di redentrice delle generazioni future.

E recise così il nerbo della sua forza migliore.

La classe disapprese, a questa scuola, tanto l’odio quanto la volontà di sacrificio.

Entrambi infatti si alimentano all’immagine degli antenati asserviti, non all’ideale dei

 discendenti liberati”.
 

Il compito più urgente è approdare ad un “riscatto dalla schiavitù di tutte le passate condizioni storiche di vita”, di vera e propria redenzione.

Redenzione da che cosa?

quale violenza può redimerci (liberarci) dal cerchio magico del potere, dal bando sovrano, dall’ordine giuridico in quanto destino, dalla violenza mitica per consegnarci finalmente alla nostra innocenza di creature, alla nostra beatitudine?
Per cominciare ritorniamo al dogma fondamentale comune a diritto naturale e diritto positivo (fini giusti possono venire conseguiti attraverso mezzi legittimi, mezzi legittimi possono venire applicati a fini giusti).

Decisiva nei confronti della presupposizione dogmatica della logica fini-mezzi, che ne è del dogma in questione se ogni tipo di violenza destinale (cioè che pone o che conserva il diritto) si trovasse in un contrasto inconciliabile con fini giusti?

E se fosse inoltre possibile individuare “una violenza di altro genere”, che non fosse semplicemente mezzo (né legittimo né illegittimo) rispetto ai fini giusti, ma si trovasse con essi in tutt’altro rapporto?

Una violenza siffatta sarebbe, analogamente alla collera nel caso dell’esperienza quotidiana dell’uomo, non già mezzo ma manifestazione.

Le più significative manifestazioni di questa violenza si trovano nel mito.

Una violenza sciolta dalla presupposizione reciproca tra mezzi e fini sarebbe fine a se stessa (come la collera): non più mezzo in vista di un fine, ma semplicemente manifestazione

 – La violenza mitica nella sua forma originaria è manifestazione degli dei.

Valga come esempio la saga di Niobe. Come interpretare la violenza terribile di Apollo e Artemide (i quali puniscono Niobe, figlia di Tantalo, sorella di Pelope, sposa di Anfione, e madre di sette figli e sette figlie, per essersi proclamata superiore a Latona, madre solo di due figli, Apollo e Artemide appunto)? Non si tratta solo di una Strafe (punizione): “la loro violenza istituisce piuttosto un diritto che non punisca per l’infrazione di un diritto esistente  (infatti Niobe non ha violato il diritto, ma con la sua tracotanza ha sfidato il destino).
Come interpretare la violenza mitica?

Azzardiamo una prima ipotesi: la violenza mitica è evento originario del diritto, evento che in qualche modo precede (e forse istituisce) la stessa distinzione tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto.

Se la violenza mitica è evento del diritto, la violenza divina invece è redenzione dal bando sovrano, è violenza che depone il diritto.

Da un lato con la nozione di violenza mitica, l’origine nascosta della dialettica (umana troppo umana) tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto; dall’altro con la nozione di violenza divina guardiamo e al di là del diritto.

Violenza mitica e violenza divina: ovvero l’al di qua (preistorico) e l’al di là (post-storico) dell’ordine destinale del diritto.

La violenza mitica è essenzialmente creazione di diritto, ma non è altro che creazione di potere, cioè un atto di immediata manifestazione di violenza.
 
La fissazione dei confini: chiarisco meglio in che cosa consiste : niente meno che al diritto pubblico, e in particolare archetipo della violenza creatrice di diritto, cioè la fissazione di confini.

Tale fenomeno mostra come la violenza (bellica) che pone il diritto abbia la funzione essenziale di garantire il potere .

Che cosa accade infatti con la fissazione dei confini?

L’avversario non viene semplicemente annientato, ma gli vengono riconosciuti dei diritti, e precisamente uguali diritti!

Potenza vincitrice e potenza sconfitta si impegnano (con un contratto) a non superare (varcare) la medesima linea.

Che cosa c’è di demonico in tutto ciò?

Forse si tratta di questo: il diritto non sia altro che sanzione di un rapporto di forze determinato storicamente.

La sanzione giuridica vincola ugualmente vincitore e vinto proprio come la legge vieta ugualmente a poveri e a ricchi di pernottare sotto i ponti, e in questo modo garantisce il potere.

Notiamo per inciso che su questa “verità metafisica”, quello che riguarda la questione delle leggi non scritte (e la lotta per il diritto scritto), giacché almeno nelle epoche primitive la definizione dei confini si basava su leggi non scritte.

L’uomo può superarli ?, senza saperlo e incorrere così nel castigo?
Se la trasgressione di leggi scritte viene sanzionata pena; la trasgressione di leggi non scritte castigo è nel senso di espiazione, riconciliazione, riparazione qui religione e diritto entrano in una zona d’indisciplinatezza).

Qui la violenza immanente al diritto (e il legame tra diritto e sfera del destino) si mostra in tutta la sua crudeltà.

Ritroviamo questa violenza mitica nel principio moderno secondo il quale “l’ignoranza della legge non protegge dalla pena”.


Una sfera più pura, la manifestazione mitica della violenza immediata si mostra del tutto identica al potere giuridico, e ci porta dal presentimento della sua problematicità alla certezza della corruttibilità della sua funzione storica, che abbiamo quindi il compito di annientare.
In gioco dunque è niente meno che l’annientamento della funzione storica della del potere giuridico in quanto basato sulla violenza mitica.


Il compito della distruzione della funzione storica del potere giuridico ci costringe a riproporre la questione di una violenza pura immediata, che possa arrestare il corso della mitica (significa contenere, arrestare, fermare).

la contrapposizione alla violenza mitica una l’enigmatica violenza divina.

La violenza divina:

- annienta il diritto


- annienta i confini

- assolve dal castigo
- è fulminea

- è letale senza sangue

Esempio di violenza divina è il giudizio di Dio sulla tribù di Qorah  (esodo)  Core, Datan e Abiram, con 250 seguaci, si ribellano contro Mosé e Aronne, e perciò vengono inghiottiti dalla terra.

La dissoluzione della violenza giuridica  risale quindi, come non si può svolgere qui più diffusamente, alla colpevolezza  indebitamento della nuda vita naturale, che affida il vivente, innocente e infelice, al castigo, che “espia” la sua colpa e purga anche il colpevole, non però da una colpa, ma dal diritto.

Poiché con la nuda vita cessa il dominio del diritto sul vivente
La  violenza divina si trova anche nella vita odierna sotto forma di violenza educativa.

 Perché il giudaismo insegna che in casi straordinari (ad es. nella legittima difesa) si può prescindere dal comandamento “non uccidere”.

Quale significato dare a queste parole?

Mi pare che si voglia ammettere (come forma di violenza divina) l’uccisione di quei privilegiati che, volendo conservare la violenza giuridica per tutelare il loro potere, rendono impossibile una vita beata “uccisione rivoluzionaria degli oppressori”?.
Pensare una violenza divina che finalmente deponga il diritto e annienti il potere giuridico significa pensare una giustizia al di là del diritto.


La violenza è la “verità” del diritto: il diritto non è solo un dispositivo che funziona in base alla logica dell’eccezione ma è al tempo stesso la propria ideologia, la propria autogiustificazione.

La filosofia del diritto moderna legittima l’imposizione statale della legge attraverso una grandiosa mistificazione (e falsificazione di carattere mitico): e che è stata contestata radicalmente, in nome di una prospettiva ben diversa dalla reazione nobiliare, tra fine ‘600 e inizio ‘700.
Si tratta di liberare l’agire politico affermando una politica al di là del diritto.
L’ordine giuridico si autosospende nello stato di eccezione: se vogliamo liberare la politica dal diritto (cioè liberare la prassi come “mezzo puro” dalla presupposizione dogmatica del rapporto fine/mezzo si tratta di rendere effettivo lo stato di eccezione. I caratteri dello stato di eccezione come esclusione inclusiva, cattura del fuori, come forma pura e originaria della vigenza della legge, a partire dalla quale soltanto essa può definire l’ambito normale della sua applicazione, Il tempo che resta: assoluta indeterminazione del dentro e del fuori: non vi è un fuori della legge; è impossibile distinguere tra osservanza e trasgressione della legge (durante il coprifuoco anche passeggiare per strada è trasgressione); la legge è assolutamente informulabile (perché “vuota”).

Come rendere effettivo lo stato di eccezione?

Operativamente (praticamente) è urgente rifiutarsi di rivendicare diritti e provocare lo stato di diritto a gettare la maschera e a mostrarsi per quello che effettivamente è: monopolio della violenza legittima e lo stato di diritto si smaschera nello stato di polizia.

Va inoltre messo in luce il nesso tra diritto e temporalità lineare, ovvero fiducia nella storia come progresso.

I socialdemocratici (i progressisti) da sempre perorano la causa dei diritti dei lavoratori, dei precari, in nome di una interruzione del tempo storico che trova nella rivolta, nella insurrezione la propria effettuazione pratica. “Non c’è nulla che abbia corrotto i lavoratori  quanto la persuasione di nuotare con la corrente.

Per loro lo sviluppo tecnico era il favore della corrente con cui pensavano di nuotare”.
È interessante notare la profonda affinità tra questa critica e la critica al marxismo proposta sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale.

Se da più parti è stato fatto notare come Marx, nonostante le sue critiche, non potesse nascondere una certa ammirazione per l’operato della borghesia, da parte loro i due emissari [Hardt e Negri] mostrano tutto il loro sfrenato entusiasmo per il mondo nato dal trionfo planetario del dominio del capitale, che spacciano per il trionfo planetario della forza dei sudditi”.
La polizia questa compenetrazione indecidibile tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto si configura come la verità della politica della politica basata sulla logica del potere sovrano, sia all’interno degli stati nazionali, sia nei rapporti internazionali.

Se la politica si riduce integralmente a polizia, sicurezza e terrore, stato e terrorismo finiscono col costituire un unico sistema letale, nel quale ciascuno giustifica e legittima le azioni dell’altro e nel quale non è nemmeno più possibile distinguere chiaramente i due avversari. E questo è precisamente lo stato di eccezione in cui viviamo, che è anche e nella stessa misura una guerra civile mondiale”. La “altalena dialettica tra le forme della violenza che pone e che conserva il diritto”  si configura oggi, in un contesto dove le intuizioni di hanno trovato triste inventario, come oscillazione tra terrorismo di stato (sotto la specie giuridica, o meglio antigiuridica, dello stato di polizia e delle operazioni di polizia internazionale), inteso come violenza che conserva il diritto sospendendolo, e terrorismo fondamentalista, inteso come violenza che pretende di porre il diritto.

Siamo presi in una morsa che rischia di stritolarci, giacché in questa morsa vengono a ridursi ulteriormente i già esigui margini di una azione politica che, se non si rassegna a canali più o meno istituzionalizzati (partiti e sindacati) o istituzionalizzabili , associazioni varie, viene immancabilmente bollata come “violenta” e quindi “terrorista”.

Va posta quindi con urgenza la questione della violenza.

Vogliamo riempirla del significato messianico della violenza divina?


 

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